| (Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto da dipendenti dello Stato e delle altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso
l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura
non superiore ad otto unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica. Il decreto è emanato
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il rendiconto della gestione
finanziaria dell'ufficio del Garante è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
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4. La sede dell'ufficio del Garante deve essere
individuata nell'ambito del patrimonio immobiliare della
pubblica amministrazione.
5. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, esperti nel settore della
tutela dei diritti degli animali.
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