| 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi
pubblici essenziali nel settore dei trasporti,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento del diritto
della persona alla mobilità.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di
sciopero con il godimento del diritto della persona di cui al
comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e
le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per
assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei
diritti medesimi, in particolare in riferimento alle
prestazioni individuate come indispensabili ai sensi degli
articoli 3 e 10, nei seguenti servizi: trasporti pubblici
urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei,
aeroportuali e trasporti marittimi.
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