| 1. E' fatto divieto alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1 di
procedere in alcun modo alla sostituzione dei lavoratori in
sciopero con personale assunto a tale scopo con contratto a
tempo determinato, con personale di enti esterni
all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio e/o
con personale di settori interni alla medesima.
2. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi
di cui all'articolo 1 non
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possono in alcun caso ricorrere al lavoro straordinario
durante lo sciopero.
3. E' fatto divieto alle amministrazioni e alle imprese
erogatrici dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1 di
inserire tra le partenze previste nelle fasce di cui al comma
3, lettera c), e al comma 5, lettera b),
dell'articolo 3, collegamenti diversi da quelli normalmente
programmati.
4. Al fine di risarcire gli utenti dei disagi subiti, per
astensioni dal lavoro superiori alle quattro ore, le tariffe
in vigore sono decurtate del 50 per cento per l'intero arco
della giornata. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi di cui all'articolo 1 provvedono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a rendere
operativo un meccanismo di rimborso per gli utenti che
utilizzano forme di abbonamento periodiche ai servizi di
trasporto.
5. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi
di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato
allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle
trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
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