| 1. Ai sensi dell'articolo 2, quando lo sciopero riguarda i
servizi di trasporto da e per le isole le imprese erogatrici
dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con i soggetti
promotori dello sciopero, le prestazioni indispensabili per la
circolazione delle persone sul territorio nazionale e per il
rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento
delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività
produttive nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, relativamente alle
prestazioni indispensabili individuate alle lettere b) e
c) del comma 3 dell'articolo 3 della presente legge,
dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al
comma 4 dell'articolo 4.
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