| 1. L'ordinanza di precettazione dello sciopero può essere
emanata dalle autorità competenti di cui al comma 1
dell'articolo 7, sentita la Commissione competente di cui
all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, solo in
caso di mancata osservanza delle norme contenute nella
presente legge.
2. Qualora le parti ritengano ingiustificati i
provvedimenti di cui al comma 1, possono ricorrere al
tribunale amministrativo regionale (TAR). Al fine di pervenire
ad una tempestiva risoluzione delle contestazioni, al ricorso
viene assegnata la procedura d'urgenza.
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