| 1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità degli
utenti nei periodi caratterizzati da determinate necessità
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sono individuati i seguenti periodi di franchigia durante i
quali è fatto divieto di effettuare scioperi:
a) dal 17 dicembre al 7 gennaio;
b) dal 27 giugno al 4 luglio;
c) dal 28 luglio al 3 agosto;
d) dal 10 agosto al 18 agosto;
e) dal 25 agosto al 5 settembre;
f) dal 30 ottobre al 5 novembre;
g) nei cinque giorni che precedono e seguono la
Pasqua;
h) nei tre giorni che precedono e seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e regionali,
nonché le elezioni amministrative che interessano almeno il 40
per cento dell'elettorato e le consultazioni referendarie o
eventuali ballottaggi;
i) nel giorno precedente e seguente le elezioni
amministrative diverse da quelle di cui alla lettera h),
o eventuali ballottaggi, limitatamente al trasporto locale.
2. Nei periodi di franchigia di cui al comma 1, le
amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio non
possono procedere ad azioni non concordate con tutti i
rappresentanti dei lavoratori.
3. Eventuali comportamenti di amministrazioni o di imprese
erogatrici del servizio in contrasto con il comma 2 del
presente articolo sono assimilabili a comportamento
antisindacale e pertanto perseguibili ai sensi dell'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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