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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67075
DDL5684-0016
Progetto di legge Camera n. 5684 - testo presentato - (DDL13-5684)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5684. TESTIPDL
...C5684.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5684 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della
  legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il
  comportamento delle amministrazioni o delle imprese erogatrici
  del servizio, queste sono tenute al pagamento di sanzioni.  Nel
  caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che
  operano a livello nazionale la sanzione sarà pari alle spese
  necessarie alla pubblicazione della valutazione negativa su
 
                              Pag. 17
 
  tre quotidiani nazionali a grande tiratura in uno spazio
  pubblicitario di grandezza non inferiore a metà della pagina,
  e alla diffusione della valutazione negativa in uno  spot
  pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su tre reti
  televisive nazionali.  Nel caso di amministrazioni o imprese
  erogatrici del servizio che operano a livello locale o
  regionale la sanzione sarà pari alle spese necessarie alla
  pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale in uno
  spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a un ottavo di
  pagina e di uno  spot  pubblicitario della lunghezza di
  trenta secondi su una rete televisiva locale o regionale.
     2.  I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di
  cui al comma 1 sono:
         a)  mancata o tardiva comunicazione all'utenza;
         b)  violazione delle norme previste dai codici di
  autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al
  comma 4 dell'articolo 10;
         c)  mancata partecipazione ai tentativi di
  composizione del conflitto di cui all'articolo 7;
         d)  violazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 5;
         e)  violazione del comma 2 dell'articolo 12.
     3.  I dirigenti responsabili e i legali rappresentanti
  delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi
  di cui all'articolo 1, i quali adottino i comportamenti di cui
  al comma 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione
  amministrativa pecuniaria non inferiore al 3 per cento e non
  superiore al 10 per cento del loro reddito netto annuo, nonché
  alla sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a
  sei mesi.  Tale sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
  in modo progressivo.
     4.  I soggetti di cui al comma 3 che non osservino gli
  obblighi loro derivanti dagli accordi firmati con le
  organizzazioni sindacali o dai contratti collettivi, sono
  soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
  di cui al medesimo comma 3.
 
DATA=990215 FASCID=DDL13-5684 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5684 TOTPAG=0023 TOTDOC=0028 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=029 PAGFIN=0017 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=568400 00 FASCIDC=13DDL5684 SORTNAV=0568400 000 00000 ZZDDLC5684 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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