| 1. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il
comportamento delle amministrazioni o delle imprese erogatrici
del servizio, queste sono tenute al pagamento di sanzioni. Nel
caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che
operano a livello nazionale la sanzione sarà pari alle spese
necessarie alla pubblicazione della valutazione negativa su
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tre quotidiani nazionali a grande tiratura in uno spazio
pubblicitario di grandezza non inferiore a metà della pagina,
e alla diffusione della valutazione negativa in uno spot
pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su tre reti
televisive nazionali. Nel caso di amministrazioni o imprese
erogatrici del servizio che operano a livello locale o
regionale la sanzione sarà pari alle spese necessarie alla
pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale in uno
spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a un ottavo di
pagina e di uno spot pubblicitario della lunghezza di
trenta secondi su una rete televisiva locale o regionale.
2. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di
cui al comma 1 sono:
a) mancata o tardiva comunicazione all'utenza;
b) violazione delle norme previste dai codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al
comma 4 dell'articolo 10;
c) mancata partecipazione ai tentativi di
composizione del conflitto di cui all'articolo 7;
d) violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5;
e) violazione del comma 2 dell'articolo 12.
3. I dirigenti responsabili e i legali rappresentanti
delle amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi
di cui all'articolo 1, i quali adottino i comportamenti di cui
al comma 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 3 per cento e non
superiore al 10 per cento del loro reddito netto annuo, nonché
alla sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a
sei mesi. Tale sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
in modo progressivo.
4. I soggetti di cui al comma 3 che non osservino gli
obblighi loro derivanti dagli accordi firmati con le
organizzazioni sindacali o dai contratti collettivi, sono
soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
di cui al medesimo comma 3.
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