| 1. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, valuti negativamente il
comportamento dei soggetti organizzati che indicono e
effettuano lo sciopero, questi sono passibili di una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 1 milione e non
superiore a lire 5 milioni. Tale sanzione è applicata in modo
progressivo.
2. I comportamenti soggetti alla valutazione negativa di
cui al comma 1 sono:
a) non rispetto dei termini di preavviso di cui
alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 e al comma 3
dell'articolo 10;
b) non rispetto della durata dello sciopero
indicata all'atto dell'indizione;
c) indizione di sciopero concomitante in violazione
delle disposizioni dell'articolo 9;
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d) violazione dei codici di autoregolamentazione
di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo
10.
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