| 1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
inserito il seguente:
"Art. 2- bis - 1. E' data facoltà alle
associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30
luglio 1998, n. 281, e ai comitati di utenti organizzati di
promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al
fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla
quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:
a) forme di protesta dell'utenza che prevedano il
mancato pagamento di servizi e prestazioni o altre infrazioni
da parte degli aderenti alla protesta;
b) forme di protesta dell'utenza che prevedano
l'interruzione del servizio.
2. Le iniziative di cui alla lettera a), comma
1, non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché
i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le
indicazioni previste ai commi 4 e 5. Le iniziative di cui alla
lettera b), comma 1, devono essere indette dai soggetti
indicati al medesimo comma 1 secondo le modalità previste ai
commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali
indicati nell'articolo 1, il diritto di protesta dell'utenza è
esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le
finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.
4. I soggetti di cui al comma 1 che intendano
avvalersi degli strumenti di cui alle lettere a) e b)
del medesimo comma 1, devono provvedere a formulare
opportuni codici di autoregolamentazione di esercizio della
protesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Tali codici devono comunque prevedere
un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonché
contenere l'indicazione preventiva della durata e delle
diverse modalità della protesta.
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5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare
comunicazione alle amministrazioni o imprese erogatrici dei
servizi, alle organizzazioni sindacali, al Ministro
competente, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12,
delle modalità e delle procedure utilizzate. Le forme di
protesta di cui alle lettere a) e b) del comma 1
devono altresì essere pubblicizzate dai promotori, nelle forme
adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando
i tempi e i modi di svolgimento. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali
comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la
durata, le eventuali misure alternative e le modalità nel
corso di tutti i telegiornali e i giornali radio. Sono inoltre
tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e
le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,
creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.
6. I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle
finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, e in relazione
alla natura del servizio e alle esigenze della sicurezza,
concordano, con le amministrazioni e con le imprese erogatrici
dei servizi, nonché con il Ministro competente, le prestazioni
indispensabili da assicurare. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi sono tenute a comunicare,
contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi
ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque
in caso di protesta degli utenti di cui alla lettera b)
del comma 1, e i relativi orari.
7. I soggetti promotori della protesta di cui alla
lettera b) del comma 1 del presente articolo con
riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo
1 o che vi aderiscono, e le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi sono tenuti all' effettuazione delle
prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità
e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al
presente articolo.
8. I codici di autoregolamentazione, le regole di
condotta, nonché le determinazioni pattizie vengono comunicati
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tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 12 a cura
delle parti interessate.
9. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al settore dei trasporti".
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