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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67082
DDL5684-0023
Progetto di legge Camera n. 5684 - testo presentato - (DDL13-5684)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C5684. TESTIPDL
...C5684.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 20 Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5684 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
  inserito il seguente:
     "Art. 2- bis  -  1.  E' data facoltà alle
  associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30
  luglio 1998, n. 281, e ai comitati di utenti organizzati di
  promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al
  fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla
  quantità e alla sicurezza dei servizi.  Sono previste:
         a)  forme di protesta dell'utenza che prevedano il
  mancato pagamento di servizi e prestazioni o altre infrazioni
  da parte degli aderenti alla protesta;
         b)  forme di protesta dell'utenza che prevedano
  l'interruzione del servizio.
       2.  Le iniziative di cui alla lettera  a),  comma
  1, non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché
  i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le
  indicazioni previste ai commi 4 e 5.  Le iniziative di cui alla
  lettera  b),  comma 1, devono essere indette dai soggetti
  indicati al medesimo comma 1 secondo le modalità previste ai
  commi 3, 4, 5, 6 e 7.
     3.  Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali
  indicati nell'articolo 1, il diritto di protesta dell'utenza è
  esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
  l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le
  finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.
     4.  I soggetti di cui al comma 1 che intendano
  avvalersi degli strumenti di cui alle lettere  a)  e  b)
  del medesimo comma 1, devono provvedere a formulare
  opportuni codici di autoregolamentazione di esercizio della
  protesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente disposizione.  Tali codici devono comunque prevedere
  un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonché
  contenere l'indicazione preventiva della durata e delle
  diverse modalità della protesta.
 
                              Pag. 21
 
     5.  I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare
  comunicazione alle amministrazioni o imprese erogatrici dei
  servizi, alle organizzazioni sindacali, al Ministro
  competente, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12,
  delle modalità e delle procedure utilizzate.  Le forme di
  protesta di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 1
  devono altresì essere pubblicizzate dai promotori, nelle forme
  adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando
  i tempi e i modi di svolgimento.  Il servizio pubblico
  radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali
  comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la
  durata, le eventuali misure alternative e le modalità nel
  corso di tutti i telegiornali e i giornali radio.  Sono inoltre
  tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e
  le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
  finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,
  creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.
     6.  I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle
  finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, e in relazione
  alla natura del servizio e alle esigenze della sicurezza,
  concordano, con le amministrazioni e con le imprese erogatrici
  dei servizi, nonché con il Ministro competente, le prestazioni
  indispensabili da assicurare.  Le amministrazioni e le imprese
  erogatrici dei servizi sono tenute a comunicare,
  contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi
  ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque
  in caso di protesta degli utenti di cui alla lettera  b)
  del comma 1, e i relativi orari.
       7.  I soggetti promotori della protesta di cui alla
  lettera  b)  del comma 1 del presente articolo con
  riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo
  1 o che vi aderiscono, e le amministrazioni e le imprese
  erogatrici dei servizi sono tenuti all' effettuazione delle
  prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità
  e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al
  presente articolo.
       8.  I codici di autoregolamentazione, le regole di
  condotta, nonché le determinazioni pattizie vengono comunicati
 
                              Pag. 22
 
  tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 12 a cura
  delle parti interessate.
       9.  Le disposizioni del presente articolo si
  applicano anche al settore dei trasporti".
 
DATA=990215 FASCID=DDL13-5684 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5684 TOTPAG=0023 TOTDOC=0028 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=001 PAGFIN=0022 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=568400 00 FASCIDC=13DDL5684 SORTNAV=0568400 000 00000 ZZDDLC5684 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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