| 1. Dopo l'articolo 14 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è inserito il seguente:
"Art. 14- bis. - 1. Al fine di garantire una
maggiore trasparenza sulle decisioni adottate dalla
Commissione di cui all'articolo 12, tutti gli incontri tra i
membri della Commissione stessa e di questa con le parti
devono essere verbalizzati e resi pubblici".
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