| 1. Il capo I della presente legge si applica, in deroga
alla legge 12 giugno
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1990, n. 146, nel solo settore dei trasporti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge si deve procedere all'adeguamento di tutti gli
accordi vigenti nel settore dei trasporti relativi al
contemperamento del diritto di sciopero e del diritto alla
mobilità. Le delibere relative al settore dei trasporti
emanate dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge
12 giugno 1990, n. 146, trovano applicazione ove rispettino le
disposizioni di cui alla presente legge.
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