| (Reti di trasporto).
1. Ai fini della presente legge, per reti di trasporto si
intendono le reti infrastrutturali, definite in base alla
normativa vigente, e che collegano fra loro città ed aree
qualificate come nodi della rete, costituite dalla rete
stradale ed autostradale di competenza dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e della rete ferroviaria di competenza delle
Ferrovie dello Stato S.p.a.
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