| (Istituzione e composizione dell'Autorità).
1. E' istituita, in deroga alla legge 14 novembre 1995, n.
481, l'Autorità di garanzia per i trasporti, con sede a Roma,
di seguito denominata "Autorità", composta dal presidente e da
otto commissari.
2. I commissari sono eletti fra persone dotate di elevata
qualificazione nelle materie di competenza dell'Autorità, dal
Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati. Ciascuna
Camera elegge quattro commissari, con voto limitato a due
nominativi.
3. Il presidente dell'Autorità è eletto dai commissari fra
personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nel
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settore, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti
l'organismo.
4. Il presidente ed i commissari dell'Autorità sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano
in carica cinque anni e sono rieleggibili; in caso di
dimissioni, il nuovo commissario è eletto dalla Camera che ha
eletto il membro dimissionario e resta in carica per la durata
del mandato del predecessore.
5. L'Autorità è organo collegiale e delibera con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Può articolarsi
al suo interno in commissioni specifiche, ferma restando
l'attribuzione al plenum delle formali pronunce di
rilievo esterno.
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