| (Organizzazione dell'Autorità).
1. Entro novanta giorni dalla propria istituzione,
l'Autorità delibera, previo parere del Consiglio di Stato, il
proprio regolamento di organizzazione nonché le procedure di
contestazione alle infrazioni di cui alla presente legge e le
relative sanzioni.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
definita la pianta organica dell'Autorità, che non può
eccedere le 300 unità; per la copertura dei posti delle
diverse qualifiche si provvede mediante trasferimento di
personale dipendente per metà dall'ANAS e per metà dalle
Ferrovie dello Stato S.p.a.
3. L'Autorità si avvale degli organi periferici dei
Ministeri dei trasporti e della navigazione e dei lavori
pubblici e può avvalersi, inoltre, di qualificate
collaborazioni esterne per specifici contributi, anche
ricorrendo a contratti a tempo determinato.
4. L'Autorità determina con proprio regolamento il
trattamento giuridico ed economico del personale, nei limiti
degli stanziamenti annualmente previsti dal bilancio dello
Stato.
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