| Onorevoli Deputati! - A Cumiana, in provincia di
Torino, ha sede ed opera l'Ente per la tutela del lupo
italiano (ETLI), riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1987 e così denominato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988.
L'Ente, escludendo ogni finalità di lucro, si propone con
studi, ricerche, allevamento pratico, di conservare,
perpetuare e proteggere la razza del lupo italiano (Canis
lupus italicus familiaris) (articolo 2 dello statuto
dell'Ente).
L'ETLI, oltre che sulla base del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1988, opera secondo le norme
previste dal disciplinare emanato con decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali 29 aprile 1994,
che ne stabilisce le competenze e sancisce il valore ufficiale
dei suoi atti. E' inoltre iscritto al Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri tra gli organismi di volontariato a livello
nazionale.
In particolare, l'ETLI:
gestisce il registro anagrafico ufficiale del lupo
italiano, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste 30 marzo 1988, con i relativi controlli
funzionali;
nel proprio centro di selezione amministra il pool
genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a
tutti i compiti di soccorso - in superficie, sotto macerie,
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sotto valanga - alla ricerca di animali feriti, ad azioni
antibracconaggio;
con propria divisione SCAUP (Studio comparato
addestramenti di utilità pubblica) per gli addestramenti di
utilità pubblica e con le proprie delegazioni volontarie
locali svolge attività di protezione civile a livello
nazionale e locale, in particolare in organica collaborazione
con il Corpo forestale dello Stato, ed intrattiene anche uno
stretto rapporto operativo con l' Action d'urgence
internationale (AUI) di Parigi;
istituisce e gestisce corsi di addestramento alle varie
specialità operative, anche in sedi staccate ed itineranti,
rilascia brevetti e convalida brevetti rilasciati da scuole da
esso riconosciute;
è assistito da una commissione scientifico-tecnica
ufficiale, con funzioni di indirizzo e di controllo, istituita
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30
marzo 1988, della quale fanno parte, oltre a scienziati,
cattedratici ed esperti, anche rappresentanti dei Ministeri e
delle amministrazioni regionali.
E' noto che il lupo selvaggio è classificato come Canis
lupus e il cane domestico come Canis familiaris: la
terminologia Canis lupus italicus familiaris indica
dunque un animale domestico, strettamente apparentato con il
lupo selvaggio e di appartenenza italiana. La razza è nata
infatti da una casuale, e fortunata, combinazione genetica
avvenuta nel 1966 con l'accoppiamento di un pastore tedesco e
di una delle ultime lupe selvatiche provenienti dall'appennino
nell'alto Lazio, ed è stata perpetuata con criteri selettivi
naturali e rigorosi che hanno portato a risultati
eccezionalmente favorevoli sotto il profilo morfologico,
fisico, psichico: il lupo italiano ha una notevole stabilità
di carattere, una totale affidabilità nei rapporti con
l'ambiente umano, che lo rendono particolarmente idoneo
all'addestramento e al lavoro in tutti i compiti di utilità,
in particolare in quelli di soccorso.
Il lupo italiano ha riscosso encomi e riconoscimenti in
tutto il mondo proprio per le grandi qualità dimostrate nelle
attività di soccorso - in superficie, sotto macerie e sotto
valanga -, nella ricerca di persone e di animali feriti,
nonché nelle azioni antibracconaggio ed in altri impieghi di
interesse pubblico. Un esempio di queste qualità, sottolineata
dai mass media di numerosi Paesi, venne dato in
occasione del terremoto del Cairo nel 1992: Lougy, un lupo
italiano affidato ad una volontaria francese, salvò la vita di
una persona sepolta tra le macerie da oltre ottanta ore. Negli
ultimi tempi, il lupo italiano è stato utilizzato in
operazioni di soccorso nelle zone terremotate dell'Umbria e
nei comuni della Campania interessati dall'evento franoso
avvenuto la primavera scorsa.
Nonostante i numerosi riconoscimenti ottenuti, la razza
canina denominata "lupo italiano" rischia oggi di scomparire:
esso è infatti il solo animale al mondo allevato senza scopi
di lucro o di ambizione personale, ma per fini di utilità
pubblica.
Al fine di preservare l'integrità genetica della razza il
disciplinare ne vieta in modo assoluto la commercializzazione
e la riproduzione al di fuori dell'ETLI. Per questa speciale
razza canina è previsto solo l'affidamento sotto il controllo
dell'Ente stesso.
Oltre ai compiti di preservazione delle linee genetiche,
l'ETLI, come ricordato, provvede ad addestrare esemplari di
lupo italiano per le finalità di pubblica utilità e svolge
esso stesso, mediante le proprie delegazioni volontarie
locali, attività di protezione civile a livello nazionale e
locale. In occasione dell'alluvione che ha colpito la nostra
regione nel 1994, la delegazione dell'ETLI di Clavesana ha
partecipato alle operazioni di ricerca e di salvataggio nei
territori dell'Alta Langa interessati dall'evento.
L'interesse che la regione Piemonte pone nella
preservazione di questa razza canina non è solamente dettato
dall'esistenza sul territorio regionale dell'unica sede
deputata alla riproduzione del lupo italiano, ma anche da un
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debito di riconoscenza che tutti i piemontesi hanno verso
questo animale, debito solo parzialmente estinto con la
delibera della giunta regionale che ha individuato
nell'effigie del cane "lupo italiano" la mascotte della
protezione civile regionale (delibera n. 186/12785 del 7
ottobre 1996).
L'ETLI è sopravvissuto fino ad oggi grazie a mezzi
economici privati, che si sono, nel corso degli anni,
esauriti: la sopravvivenza dell'Ente, e con essa anche quella
del lupo italiano, è oggi gravemente minacciata.
Si ricorda che la regione Piemonte, con legge regionale 3
aprile 1989, n. 18, ha deciso di concorrere alle spese
dell'Ente prevedendo l'erogazione di un contributo che, se è
da ritenere un rilevante impegno finanziario qualora sia
rapportato alle ristrettezze del bilancio regionale, risulta
tuttavia del tutto insufficiente a coprire le spese di
funzionamento dell'ETLI.
E' assolutamente indifferibile pertanto l'intervento
finanziario da parte dello Stato, al fine di preservare questo
patrimonio biologico, scientifico, culturale e di utilità
sociale, dal valore inestimabile.
Vari progetti di legge di finanziamento, presentati
rispettivamente dal deputato Zaniboni (A.C. n. 5885 della X
legislatura, 1991), dal deputato Torchio (A.C. n. 715 della XI
legislatura, 1992), dai senatori Tapparo ed altri e dal
deputato Zacchera (rispettivamente A.S. n. 275 e A.C. n. 688
della XII legislatura, 1992) sono decaduti per lo scioglimento
anticipato del Parlamento.
Nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati
quattro progetti di legge in materia, rispettivamente dai
senatori Monteleone ed altri; Tapparo ed altri; Asciutti e
Baldini; Russo Spena e Carcarino (rispettivamente A.S. n.
1631, n. 1083, n. 1450 e n. 811 della XIII legislatura,
1996).
A seguito di ampio dibattito e di approfondimenti tecnici,
la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del
Senato della Repubblica, nella seduta del 29 luglio 1997, è
pervenuta all'approvazione all'unanimità del testo unificato
dei provvedimenti suindicati.
La presentazione di una proposta di legge in materia da
parte della regione Piemonte rivestirebbe, in questa delicata
fase dell' iter parlamentare, un valore di impulso
affinché si pervenga finalmente alla conclusione del processo
legislativo. In caso di ulteriore ritardo, infatti, ogni
futuro intervento potrebbe rivelarsi inutile.
In sede di Commissione agricoltura del consiglio regionale
il testo originario della proposta di legge n. 358 (presentata
dal gruppo consiliare AN) è stato ampiamente modificato,
tenendo debito conto di quanto avvenuto al Senato della
Repubblica.
Il presente provvedimento riprende pertanto, all'interno
degli articoli 1 e 2, le norme contenute nell'articolo 1 del
testo unificato sopra ricordato. In particolare, l'articolo 1,
dopo avere ricordato la specificità della razza canina
denominata "lupo italiano" e le finalità perseguite dall'ETLI,
prevede che l'Ente, già attualmente operante senza scopo di
lucro, assuma a tutti gli effetti le caratteristiche
giuridiche delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.
Si è inoltre ritenuto opportuno riprendere le norme
contenute nel comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato in
un articolo a se stante (articolo 2) della proposta di legge,
al fine di porre nel dovuto rilievo la non commerciabilità del
lupo italiano, per il quale si richiede che venga esclusa
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d), e all'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 529.
Come sopra ricordato, il lupo italiano è infatti protetto
da una normativa ufficiale dello Stato che, per motivi di
conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la
riproduzione al di fuori dell'ETLI. Lo stesso disciplinare del
registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, approvato con
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 20 aprile 1994, prevede che sia perseguito a norma
di legge chiunque venda o ceda o detenga abusivamente soggetti
di lupo italiano, nonché chiunque spacci per lupo italiano un
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soggetto non iscritto nel registro anagrafico ufficiale. Per
questo motivo esistono soltanto 650 esemplari e ogni anno
nascono poche decine di cuccioli. In sostanza, è possibile
soltanto l'affidamento gratuito, tassativamente regolamentato,
sotto il controllo dell'ETLI (una cinquantina di esemplari
sono stati affidati al Corpo forestale dello Stato).
Infine, nell'articolo 3 sono individuate le risorse da
riconoscere all'ETLI, a decorrere dall'anno 1999, da parte
dello Stato per il raggiungimento delle finalità contenute nel
provvedimento.
Occorre sottolineare che si tratta di uno stanziamento
minimo e del tutto indicativo, la cui entità si auspica sia
incrementata nel corso della discussione in Parlamento, al
fine di risolvere almeno in parte la cronica carenza di
risorse finanziarie di cui l'ETLI può valersi per il proprio
operato.
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