| 1. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento
economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio,
festività, congedi o licenze ordinari e straordinari,
aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e
sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo
studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e
aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela
legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle
Forze di Polizia rispettivamente interessate.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento
economico di trasferimento, orario di lavoro, festività,
licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi
brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro,
copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e
aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si
applicano al personale militare nel grado di colonnello e
generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma
dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.
3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2,
rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più
favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di
missione.
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