| 1. E' affidata all'ETLI la tenuta del registro anagrafico
ufficiale del lupo italiano di cui all'articolo 1, comma 1, ai
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sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 529, ad esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), e all'articolo 5
del medesimo decreto legislativo.
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