| 1. Al raggiungimento delle finalità della presente legge,
si provvede mediante il conferimento all'ETLI, da parte del
Ministero per le politiche agricole e del Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, della somma di lire 500 milioni annue, a decorrere
dall'anno 1999.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |