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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67104
DDL5687-0002
Progetto di legge Camera n. 5687 - testo presentato - (DDL13-5687)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5687. TESTIPDL
...C5687.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5687 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Nel recentissimo periodo il quadro
  di riferimento per il settore lattiero-caseario è stato
  oggetto di notevoli modifiche sia sul piano comunitario che su
  quello interno.
     A livello comunitario, con l'Agenda 2000 la Commissione
  europea ha operato una scelta in merito al futuro dell'OCM del
  latte, proponendo il mantenimento del regime delle quote fino
  al 2006.  Tale scelta non è condivisa dall'Italia, i cui sforzi
  negoziali sono tesi a ravvicinare il più possibile tale
  scadenza, e a determinare, nella fase intermedia, una maggiore
  flessibilità e semplificazione nell'applicazione delle quote,
  al fine di migliorare l'applicabilità del sistema.
     Sul versante interno, le risultanze della Commissione di
  indagine e gli accertamenti successivamente svolti hanno messo
 
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  in luce le inefficienze e le distorsioni che hanno, finora,
  caratterizzato la gestione delle quote latte in Italia, oltre
  a numerosi comportamenti illeciti emersi a vari livelli.
     Il regime delle quote latte è stato introdotto, a livello
  comunitario, nel 1984, per riequilibrare il mercato
  lattiero-caseario, attraverso il contingentamento della
  produzione in funzione della riduzione del persistente
  surplus  produttivo che caratterizzava il settore.
     Attualmente, il regime è regolato dal regolamento (CEE) n.
  3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e si fonda su tre
  principi fondamentali:
       a)  ogni Paese membro è titolare di una quota
  nazionale di riferimento, poi suddivisa tra i vari
  produttori;
       b)  in caso di superamento di tale quota, è dovuto
  il pagamento alla Comunità di un prelievo supplementare;
       c)  a garanzia di tale pagamento, gli acquirenti
  devono trattenere il prezzo dovuto dal produttore che consegna
  latte oltre la propria quota individuale.
     Entro il 1^ settembre di ogni anno, gli acquirenti devono
  provvedere al versamento del prelievo dovuto, previa eventuale
  compensazione, a livello nazionale, tra le quantità prodotte
  dai produttori in eccesso e in difetto.
     L'Italia ha disciplinato l'applicazione nazionale della
  normativa comunitaria con la legge 26 novembre 1992, n. 468, e
  con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
  1993, n. 569.  Tale disciplina è stata in seguito più volte
  modificata.
     La mancata applicazione di tale regime ha determinato, per
  l'Italia, l'obbligo di pagare un ingente prelievo, concordato,
  a seguito di un lungo negoziato in sede comunitaria, nella
  complessiva somma di circa 3.600 miliardi di lire per il
  periodo 1989-1993, che viene trattenuta ratealmente dalla
  Comunità sui trasferimenti comunitari all'AIMA.  Proprio al
  fine di evitare un ulteriore pesante esborso per il futuro e
  in adempimento del suddetto accordo, che faceva obbligo
  all'Italia di rientrare, entro tre periodi, nella quota
  nazionale, venne adottato il decreto-legge 23 dicembre 1994,
  n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
  1995, n. 46, che apportò un taglio lineare a tutte le quote
  individuali per rispettare la quota nazionale (definitivamente
  stabilita in tonnellate 9.930.000 con regolamento CE n.
  1552/95).  Le contestazioni sorte in sede di applicazione di
  tale normativa hanno successivamente determinato ulteriori
  interventi legislativi, diretti in particolare ad accertare la
  effettiva produzione lattiera nazionale e la corretta
  attribuzione della titolarità delle quote individuali.  Il
  decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e modificato
  dal decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, ha
  disciplinato gli accertamenti straordinari, ormai pervenuti
  allo stato conclusivo.
     Il 5 febbraio 1999 la Commissione di garanzia sulle quote
  latte ha depositato la relazione sulla verifica di conformità
  alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni
  di accertamento, effettuate dall'AIMA e da apposite
  commissioni regionali di riesame.  L'ultimazione di tali
  operazioni rende necessario dettare disposizioni urgenti per
  la chiusura dei periodi di produzione lattiera che ne erano
  oggetto, e cioè quelli riferiti al 1995-1996, 1996-1997 e
  1997-1998, ed in particolare per l'effettuazione delle
  compensazioni nazionali.
     A ciò provvede il disegno di legge proposto, attraverso il
  quale si disciplina: la chiusura dei periodi 1995-1998
  (articolo 1); il piano di ristrutturazione per consentire la
  transizione al regime normale (articolo 2); la riforma della
  legge n. 468 del 1992 (articoli 3, 4 e 5); l'apparato
  sanzionatorio amministrativo (articolo 6) e gli aspetti
  transitori (articolo 7).
     L'articolo 1, in particolare, stabilisce un termine unico
  per la chiusura delle tre compensazioni nazionali, relative ai
  periodi ancora aperti (commi 1 e 2) e autorizza l'AIMA a
  procedere alla compensazione nazionale, entro sessanta giorni
 
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  dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sulla base
  dei dati acquisiti al sistema informatico.
     I criteri di priorità da adottare sono fissati nel comma
  3, che riproduce - previa acquisizione del parere della
  Conferenza Stato-regioni - gli analoghi criteri previsti
  nell'articolo 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n.
  662, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 398 del 10-11
  dicembre 1998 della Corte costituzionale per mancanza di detto
  parere.
     Il comma 4 consente all'AIMA di conoscere l'esatta
  localizzazione delle aziende, necessaria ai fini della
  corretta attribuzione alle stesse dei criteri di priorità di
  cui al comma 3.
     I risultati delle compensazioni così ottenute sono
  dichiarati definitivi per tutti i produttori (e acquirenti)
  estranei ai precedenti contenziosi amministrativi e
  giurisdizionali (comma 6), al fine di dare certezza a tali
  risultati (che altrimenti andrebbero rimessi in discussione
  per ogni ricorso accolto, potendo la decisione ripercuotersi
  sul prelievo dovuto da tutti gli altri).
     Naturalmente, dette decisioni esplicano i loro effetti nei
  confronti dei soggetti che sono parte nei relativi
  procedimenti, i quali, in caso di accoglimento del loro
  ricorso, avranno diritto a ripetere dall'AIMA quanto versato e
  non dovuto a titolo di prelievo, con gli interessi legali
  (comma 7).
     Si ritiene che tale sistema, da una parte, sia necessario
  per chiudere i periodi ormai conclusi, evitare la procedura
  d'infrazione comunitaria, dare certezza alla maggioranza dei
  produttori, consentire il rientro nel regime ordinario,
  dall'altra non danneggi la generalità dei produttori (sui
  quali non si ripercuote l'esito delle successive decisioni
  amministrative o giurisdizionali).
     I commi 8 e 9 riguardano le modalità di versamento dei
  prelievi dovuti per i periodi 1995-1998, con possibilità di
  rateazione in sei rate consecutive di pari importo.
     Il comma 10 stabilisce, laddove sia emerso dagli
  accertamenti un quantitativo di latte conferito diverso da
  quello indicato nelle dichiarazioni di commercializzazione
  presentate per le campagne oggetto della compensazione, una
  procedura per la loro rettifica, rivolta in buona sostanza ad
  abbattere per quanto possibile il contenzioso.
     Il comma 11 si occupa delle quote rese disponibili a
  seguito degli accertamenti effettuati, per destinarle ad
  alimentare la riserva nazionale, di cui all'articolo 2.
     Il comma 12 contiene una norma residuale per la
  definizione delle questioni relative al corretto svolgimento
  degli accertamenti effettuati.
     Il comma 13, infine, prevede che i modelli L1 relativi al
  periodo 1997-1998 che presentino anomalie siano sottoposti a
  specifica attività di accertamento da parte delle regioni.
     L'articolo 2 prevede l'adozione di un programma volontario
  di abbandono della produzione lattiera, ai sensi dell'articolo
  8, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n.
  3950/92, dietro pagamento di una indennità determinata dal
  CIPE.  Le quote abbandonate affluiscono alla riserva nazionale
  e per il 10 per cento rimangono accantonate per sanare gli
  effetti di eventuali decisioni che modifichino la titolarità
  delle quote (allo scopo di evitare il superamento della quota
  nazionale di riferimento), mentre per il restante affluiscono
  ai comparti regionali della riserva nazionale in relazione
  alla provenienza delle stesse.  Le regioni devono provvedere
  alla riassegnazione delle quote entro quattro mesi,
  attribuendosi altrimenti alle rimanenti regioni e province
  autonome, in relazione alla produzione media regionale
  commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 (comma
  2).
     Per favorire l'efficacia del piano, è sospesa, nel periodo
  in questione e in quello successivo, la possibilità di cedere
  la propria quota senza trasferimento di azienda (comma 4).
     Gli articoli successivi (3, 4, 5 e 6) definiscono le linee
  di riforma della disciplina nazionale delle quote, in coerenza
  con la normativa comunitaria, e riproducono, in sintesi, gli
  indirizzi del disegno di legge governativo presentato il 25
  giugno 1998 (A.S. 3386).
     In particolare, è confermata la totale regionalizzazione
  del regime, essendo demandate alle regioni e province autonome
 
                               Pag. 4
 
  tutte le funzioni di gestione e controllo non attribuite ad
  altri soggetti (articolo 3).
     Restano di competenza statale soltanto l'attuazione a
  livello nazionale dei programmi di abbandono, la compensazione
  nazionale, la riserva nazionale e il coordinamento e vigilanza
  sull'applicazione del regime delle quote latte (articolo
  4).
     E' anche confermato il principio secondo cui le quote
  spettano a chi le produce (articolo 5), nel riconoscimento del
  valore sociale, economico ed occupazionale dell'attività
  produttiva lattiera: sono esplicazioni di questo principio la
  revoca della quota per mancata o ridotta produzione (articolo
  3, comma 3, lettere  a)  e  b)),  i limiti apposti
  alla trasferibilità della quota senza terra (comma 3, lettera
  d)),  le cautele previste per evitare la stipulazione di
  contratti fittizi associativi (comma 4).
     L'articolo 6 prevede le sanzioni amministrative per le
  violazioni degli obblighi posti a carico degli acquirenti o
  dei produttori, attribuendo alle regioni l'accertamento delle
  stesse e l'irrogazione delle relative sanzioni.
     Infine, l'articolo 7 attribuisce natura di riforma
  economico-sociale ai principi desumibili dalle disposizioni in
  questione (comma 1); recupera la norma sulla validità sulle
  cessioni di quota senza azienda entro il 31 dicembre (invece
  che il 30 novembre), dichiarata incostituzionale con la
  sentenza dianzi citata, sempre per mancanza del parere delle
  regioni (comma 3); fissa la spettanza delle quote per il
  periodo 1999-2000 dilazionandone la comunicazione (comma 4);
  prevede l'emanazione, entro quattro mesi dalla data di entrata
  in vigore della legge, di un regolamento di attuazione.
 
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