| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
L'articolo 2 del disegno di legge prevede, al fine di
favorire la ristrutturazione del settore lattiero a livello
nazionale, l'attuazione di un programma volontario di
abbandono, totale o parziale, della produzione lattiera, con
corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la
cessione delle quote latte di cui è titolare.
Il quantitativo minimo che si reputa necessario
ridistribuire è pari a quote per circa 67 mila tonnellate.
Stimando un prezzo medio di lire 600 mila per tonnellata
di latte, per l'acquisto di tale quantitativo si rendono
necessari 40 miliardi di lire.
L'onere derivante dall'applicazione della disposizione è
stato pertanto complessivamente quantificato (comma 5) in 40
miliardi di lire.
Alla copertura finanziaria di tale onere si provvede con
le disponibilità finanziarie già trasferite all'AIMA in
attuazione di disposizioni che prevedevano analoghi programmi,
e assegnate dal CIPE mediante delibera CIPE in data 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997).
Si tratta di risorse che l'AIMA ha assicurato di avere
nel proprio bilancio in quanto per effetto delle disposizioni
richiamate al comma 6 dell'articolo 2 del presente disegno di
legge, tali programmi furono sospesi e se ne dispone ora la
soppressione, con acquisizione al bilancio dell'AIMA, delle
relative disponibilità.
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