Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67106
DDL5687-0004
Progetto di legge Camera n. 5687 - testo presentato - (DDL13-5687)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5687. TESTIPDL
...C5687.
Pag. 6 DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5687 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Disposizioni per la chiusura
                   dei periodi 1995-1998).
     1.  Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione
  lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del
  decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive
  modificazioni e integrazioni, sono effettuate dall'Azienda di
  Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni
  dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema
  informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45,
  comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del
  provvedimento sostitutivo adottato con decreto del Presidente
  della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 24 del 30 gennaio 1999.  L'esubero complessivo
  nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra
  i produttori in base ai criteri di cui al comma 3, è
  costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale
  garantito ed il latte complessivamente prodotto e
  commercializzato in ciascun periodo.  Per i produttori, il cui
  ricorso di riesame non risulti definito ai sensi delle
  disposizioni citate, l'AIMA utilizza i dati degli accertamenti
  inviati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato
  decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e
  integrazioni.  I relativi risultati sono comunicati, mediante
  lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli
  acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome
  interessate.
     2.  Entro il medesimo termine e con le stesse modalità di
  cui al comma 1, è effettuata e comunicata la compensazione
  nazionale per il periodo 1997-1998, tenuto conto di quanto
 
                               Pag. 7
 
  previsto dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 411 del
  1997, e successive modificazioni e integrazioni, e
  dall'articolo 13, comma 6- bis,  del decreto-legge 30
  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
  30 marzo 1998, n. 61.
     3.  La compensazione è effettuata, per i periodi di cui ai
  commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
       a)  in favore dei produttori titolari di quota
  delle zone di montagna;
       b)  in favore dei produttori titolari di quota A e
  di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la
  riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo
  ridotto;
       c)  in favore dei produttori titolari di quota
  ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva
  75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di
  cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93
  del Consiglio, del 20 luglio 1993;
       d)  in favore dei produttori titolari
  esclusivamente della quota A che hanno superato la propria
  quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
       e)  in favore di tutti gli altri produttori
  titolari di quota.
     4.  Le regioni e le province autonome, entro quindici
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le
  informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende
  ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi
  dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva
  75/268/CEE e successive modificazioni e codificazioni.
     5.  Ai fini delle operazioni previste dai commi 1, 2, 3 e
  4, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento
  giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, entro la
  data di entrata in vigore della presente legge, l'AIMA
  utilizza i dati contenuti in detto provvedimento, ovvero, in
  caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni
  e province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del
 
                               Pag. 8
 
  citato decreto-legge n. 411 del 1997, e successive
  modificazioni e integrazioni.  Ai medesimi fini, l'AIMA procede
  alla correzione d'ufficio degli errori motivatamente segnalati
  dalle regioni e province autonome entro quindici giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
  delle risultanze della relazione finale della Commissione di
  garanzia quote latte, dandone comunicazione agli
  interessati.
     6.  I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai
  sensi dei commi da 1 a 5 sono definitivi ai fini del pagamento
  del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della
  liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo
  che per i soggetti di cui al comma 7.
     7.  Le decisioni amministrative o giurisdizionali
  concernenti i ricorsi in materia, notificate successivamente
  alla data di entrata in vigore della presente legge, non
  producono effetti sui risultati complessivi delle
  compensazioni nazionali di cui al comma 6, che restano fermi
  nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei
  quali sono state emesse.  Al produttore, il cui ricorso è stato
  accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non
  dovuta con gli interessi legali nel rispetto della normativa
  vigente.  I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono
  iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse
  ad interventi comunitari, e sono ripianati con i proventi
  delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi
  dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati
  in conseguenza delle pronunce favorevoli all'Amministrazione
  passate in giudicato.
     8.  Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
  da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi di cui ai
  commi 1 e 2, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di
  rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi
  trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella
  misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità
  speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale
  dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del
  versamento, e restituire le somme trattenute in eccesso, dopo
 
                               Pag. 9
 
  operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del citato
  decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e
  integrazioni.  Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti gli
  interessi legali a decorrere dalle singole trattenute.  Qualora
  detti importi non siano sufficienti a coprire il prelievo
  complessivamente dovuto per i periodi di cui ai commi 1 e 2,
  il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la
  differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai
  fini del versamento nella contabilità speciale.  In difetto, su
  immediata segnalazione dell'acquirente, le regioni e le
  province autonome effettuano la riscossione coattiva del
  debito residuo mediante ruolo.  Qualora non provveda a tale
  segnalazione, l'acquirente è responsabile in proprio del
  prelievo non versato.
     9.  Qualora il produttore, entro venti giorni dal
  ricevimento della suddetta comunicazione, richieda
  all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in sei rate
  semestrali consecutive di pari importo, con i relativi
  interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a
  prima e semplice richiesta, per il totale versamento di quanto
  dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con
  lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla
  regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi
  quindici giorni provvede a versare la prima rata nella
  suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore
  tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli
  interessi legali maturati a decorrere dalle singole
  trattenute.  Il produttore deve successivamente corrispondere
  all'acquirente, almeno cinque giorni prima della scadenza di
  ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo
  versamento nella contabilità speciale.  La mancata
  corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata
  comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.  In
  tal caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia
  prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella
  contabilità speciale.  L'acquirente è responsabile del puntuale
  pagamento del prelievo dovuto.
 
                              Pag. 10
 
     10.  Fermo quanto previsto dal comma 1, l'AIMA, per i fini
  di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato, ai
  sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, e successive
  modificazioni e integrazioni, un quantitativo di latte
  conferito diverso, rispetto ad almeno una delle dichiarazioni
  di commercializzazione da essi presentate per i periodi
  1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, nonché alle regioni e
  province autonome, un elaborato di verifica recante
  l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della
  produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella
  definitivamente accertata ai sensi del citato decreto-legge n.
  411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni.  Ove,
  nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'elaborato,
  l'acquirente provveda a restituire l'elaborato stesso,
  sottoscritto per accettazione delle risultanze degli
  accertamenti effettuati, tale elaborato vale a tutti gli
  effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo presentati e
  non si applicano le previste sanzioni civili, penali e
  amministrative.  In ogni altro caso, gli organi competenti
  provvedono all'attivazione delle procedure sanzionatorie.
     11.  Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione
  del citato decreto-legge n. 411 del 1997, e successive
  modificazioni e integrazioni, delle disposizioni applicative
  approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole
  17 febbraio 1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.
  42 del 20 febbraio 1998, nonché a seguito dell'applicazione da
  parte dell'AIMA degli articoli 2 e 3 del decreto del
  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569,
  affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le
  regioni e le province autonome in relazione alla produzione
  media regionale commercializzata nei periodi 1995-1996 e
  1996-1997, per essere riassegnate ai sensi dell'articolo 2,
  tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai
  sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
 
                              Pag. 11
 
     12.  Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di
  riesame effettuate dalle regioni e province autonome in
  attuazione del citato decreto-legge n. 411 del 1997, e
  successive modificazioni e integrazioni, non risolta ai sensi
  del comma 5, sarà definita in seno alla Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano.  A tali determinazioni si applicano le
  disposizioni del comma 7, in quanto compatibili.
     13.  I modelli L1 relativi al periodo 1997-1998 che
  presentano anomalie rientranti nelle tipologie previste
  dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 411 del
  1997, e successive modificazioni e integrazioni, sono
  sottoposti ad accertamento, su segnalazione dell'AIMA da
  effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, da parte della competente regione o
  provincia autonoma, in contraddittorio con gli interessati.  Si
  applica il comma 7 del citato articolo 2.  Le relative
  determinazioni devono essere trasmesse all'AIMA per via
  informatica entro i successivi quattro mesi.  Tali
  determinazioni non producono effetti sui risultati complessivi
  della compensazione nazionale 1997-1998 che restano fermi nei
  confronti dei produttori estranei ai suddetti accertamenti.  In
  esito a tali accertamenti, l'AIMA provvede a ricalcolare il
  prelievo dovuto dai produttori interessati e ad attivare tutte
  le conseguenti procedure di riscossione e sanzionatorie.
 
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