| (Disposizioni per la chiusura
dei periodi 1995-1998).
1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione
lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive
modificazioni e integrazioni, sono effettuate dall'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni
dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema
informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45,
comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del
provvedimento sostitutivo adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999. L'esubero complessivo
nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra
i produttori in base ai criteri di cui al comma 3, è
costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale
garantito ed il latte complessivamente prodotto e
commercializzato in ciascun periodo. Per i produttori, il cui
ricorso di riesame non risulti definito ai sensi delle
disposizioni citate, l'AIMA utilizza i dati degli accertamenti
inviati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato
decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e
integrazioni. I relativi risultati sono comunicati, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli
acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome
interessate.
2. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità di
cui al comma 1, è effettuata e comunicata la compensazione
nazionale per il periodo 1997-1998, tenuto conto di quanto
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previsto dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 411 del
1997, e successive modificazioni e integrazioni, e
dall'articolo 13, comma 6- bis, del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61.
3. La compensazione è effettuata, per i periodi di cui ai
commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) in favore dei produttori titolari di quota
delle zone di montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e
di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la
riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo
ridotto;
c) in favore dei produttori titolari di quota
ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva
75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di
cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993;
d) in favore dei produttori titolari
esclusivamente della quota A che hanno superato la propria
quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori
titolari di quota.
4. Le regioni e le province autonome, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le
informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende
ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi
dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva
75/268/CEE e successive modificazioni e codificazioni.
5. Ai fini delle operazioni previste dai commi 1, 2, 3 e
4, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento
giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, entro la
data di entrata in vigore della presente legge, l'AIMA
utilizza i dati contenuti in detto provvedimento, ovvero, in
caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni
e province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del
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citato decreto-legge n. 411 del 1997, e successive
modificazioni e integrazioni. Ai medesimi fini, l'AIMA procede
alla correzione d'ufficio degli errori motivatamente segnalati
dalle regioni e province autonome entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
delle risultanze della relazione finale della Commissione di
garanzia quote latte, dandone comunicazione agli
interessati.
6. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai
sensi dei commi da 1 a 5 sono definitivi ai fini del pagamento
del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della
liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo
che per i soggetti di cui al comma 7.
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali
concernenti i ricorsi in materia, notificate successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, non
producono effetti sui risultati complessivi delle
compensazioni nazionali di cui al comma 6, che restano fermi
nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei
quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato
accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non
dovuta con gli interessi legali nel rispetto della normativa
vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono
iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse
ad interventi comunitari, e sono ripianati con i proventi
delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi
dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati
in conseguenza delle pronunce favorevoli all'Amministrazione
passate in giudicato.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi di cui ai
commi 1 e 2, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di
rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi
trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella
misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità
speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del
versamento, e restituire le somme trattenute in eccesso, dopo
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operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e
integrazioni. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti gli
interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora
detti importi non siano sufficienti a coprire il prelievo
complessivamente dovuto per i periodi di cui ai commi 1 e 2,
il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la
differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai
fini del versamento nella contabilità speciale. In difetto, su
immediata segnalazione dell'acquirente, le regioni e le
province autonome effettuano la riscossione coattiva del
debito residuo mediante ruolo. Qualora non provveda a tale
segnalazione, l'acquirente è responsabile in proprio del
prelievo non versato.
9. Qualora il produttore, entro venti giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione, richieda
all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in sei rate
semestrali consecutive di pari importo, con i relativi
interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a
prima e semplice richiesta, per il totale versamento di quanto
dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla
regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi
quindici giorni provvede a versare la prima rata nella
suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore
tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli
interessi legali maturati a decorrere dalle singole
trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere
all'acquirente, almeno cinque giorni prima della scadenza di
ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo
versamento nella contabilità speciale. La mancata
corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata
comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In
tal caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia
prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella
contabilità speciale. L'acquirente è responsabile del puntuale
pagamento del prelievo dovuto.
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10. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'AIMA, per i fini
di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato, ai
sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, e successive
modificazioni e integrazioni, un quantitativo di latte
conferito diverso, rispetto ad almeno una delle dichiarazioni
di commercializzazione da essi presentate per i periodi
1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, nonché alle regioni e
province autonome, un elaborato di verifica recante
l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della
produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella
definitivamente accertata ai sensi del citato decreto-legge n.
411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni. Ove,
nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'elaborato,
l'acquirente provveda a restituire l'elaborato stesso,
sottoscritto per accettazione delle risultanze degli
accertamenti effettuati, tale elaborato vale a tutti gli
effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo presentati e
non si applicano le previste sanzioni civili, penali e
amministrative. In ogni altro caso, gli organi competenti
provvedono all'attivazione delle procedure sanzionatorie.
11. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione
del citato decreto-legge n. 411 del 1997, e successive
modificazioni e integrazioni, delle disposizioni applicative
approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole
17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1998, nonché a seguito dell'applicazione da
parte dell'AIMA degli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569,
affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le
regioni e le province autonome in relazione alla produzione
media regionale commercializzata nei periodi 1995-1996 e
1996-1997, per essere riassegnate ai sensi dell'articolo 2,
tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai
sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
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12. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di
riesame effettuate dalle regioni e province autonome in
attuazione del citato decreto-legge n. 411 del 1997, e
successive modificazioni e integrazioni, non risolta ai sensi
del comma 5, sarà definita in seno alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. A tali determinazioni si applicano le
disposizioni del comma 7, in quanto compatibili.
13. I modelli L1 relativi al periodo 1997-1998 che
presentano anomalie rientranti nelle tipologie previste
dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 411 del
1997, e successive modificazioni e integrazioni, sono
sottoposti ad accertamento, su segnalazione dell'AIMA da
effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, da parte della competente regione o
provincia autonoma, in contraddittorio con gli interessati. Si
applica il comma 7 del citato articolo 2. Le relative
determinazioni devono essere trasmesse all'AIMA per via
informatica entro i successivi quattro mesi. Tali
determinazioni non producono effetti sui risultati complessivi
della compensazione nazionale 1997-1998 che restano fermi nei
confronti dei produttori estranei ai suddetti accertamenti. In
esito a tali accertamenti, l'AIMA provvede a ricalcolare il
prelievo dovuto dai produttori interessati e ad attivare tutte
le conseguenti procedure di riscossione e sanzionatorie.
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