| (Piano di ristrutturazione).
1. Al fine di favorire la ristrutturazione del settore
lattiero a livello nazionale, con decreto del Ministro per le
politiche agricole, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinate le modalità di attuazione di un programma
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volontario di abbandono, totale o parziale, della produzione
lattiera, con corresponsione di una indennità a ciascun
produttore per la cessione delle quote latte di cui è
titolare, determinata ai sensi del comma 4. Il programma è
attuato dall'organismo nazionale per gli interventi nel
mercato agricolo, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il 10 per cento delle quote
cedute è trattenuto nella riserva nazionale per far fronte
alle decisioni amministrative e giurisdizionali che
modifichino la titolarità delle quote. Le restanti quote sono
attribuite ai comparti regionali della riserva nazionale in
relazione alla provenienza delle stesse. Entro quattro mesi
dalla pubblicazione del suddetto decreto, le regioni e le
province autonome provvedono a riassegnare le quote cedute nel
rispettivo territorio ai produttori richiedenti, con
decorrenza 1^ novembre 1999, secondo criteri oggettivi di
priorità deliberati dalle stesse sulla base delle politiche
regionali di comparto.
2. Le quote non assegnate dalle regioni e province
autonome nel termine di cui al comma 1 affluiscono alla
riserva nazionale e sono ripartite tra le rimanenti regioni e
province autonome in relazione alla produzione media regionale
commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997.
3. In nessun caso potranno beneficiare delle
riassegnazioni ai sensi del presente articolo e dell'articolo
1 i produttori che nel corso del periodo 1997-1998 hanno
ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano
titolari.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e durante il periodo di attuazione del
programma volontario di abbandono e per quello successivo non
possono aver luogo cessioni di quote senza trasferimento di
azienda agricola.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, determinato in complessive lire 40 miliardi, si
provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel
bilancio di previsione all'organismo nazionale per gli
interventi nel mercato agricolo per l'anno 1999, previa
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
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economica (CIPE), che dovrà determinare anche l'importo
dell'indennità da corrispondere per l'abbandono della
quota.
6. Sono soppressi i programmi di abbandono indicati
nell'articolo 1- bis del decreto legge 7 maggio 1997, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
n. 204. Le relative disponibilità finanziarie sono acquisite
dal bilancio all'organismo nazionale per gli interventi nel
mercato agricolo.
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