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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67107
DDL5687-0005
Progetto di legge Camera n. 5687 - testo presentato - (DDL13-5687)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5687. TESTIPDL
...C5687.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5687 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Piano di ristrutturazione).
     1.  Al fine di favorire la ristrutturazione del settore
  lattiero a livello nazionale, con decreto del Ministro per le
  politiche agricole, da adottare entro trenta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, sentita la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
  determinate le modalità di attuazione di un programma
 
                              Pag. 12
 
  volontario di abbandono, totale o parziale, della produzione
  lattiera, con corresponsione di una indennità a ciascun
  produttore per la cessione delle quote latte di cui è
  titolare, determinata ai sensi del comma 4.  Il programma è
  attuato dall'organismo nazionale per gli interventi nel
  mercato agricolo, entro novanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.  Il 10 per cento delle quote
  cedute è trattenuto nella riserva nazionale per far fronte
  alle decisioni amministrative e giurisdizionali che
  modifichino la titolarità delle quote.  Le restanti quote sono
  attribuite ai comparti regionali della riserva nazionale in
  relazione alla provenienza delle stesse.  Entro quattro mesi
  dalla pubblicazione del suddetto decreto, le regioni e le
  province autonome provvedono a riassegnare le quote cedute nel
  rispettivo territorio ai produttori richiedenti, con
  decorrenza 1^ novembre 1999, secondo criteri oggettivi di
  priorità deliberati dalle stesse sulla base delle politiche
  regionali di comparto.
     2.  Le quote non assegnate dalle regioni e province
  autonome nel termine di cui al comma 1 affluiscono alla
  riserva nazionale e sono ripartite tra le rimanenti regioni e
  province autonome in relazione alla produzione media regionale
  commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997.
     3.  In nessun caso potranno beneficiare delle
  riassegnazioni ai sensi del presente articolo e dell'articolo
  1 i produttori che nel corso del periodo 1997-1998 hanno
  ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano
  titolari.
     4.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge e durante il periodo di attuazione del
  programma volontario di abbandono e per quello successivo non
  possono aver luogo cessioni di quote senza trasferimento di
  azienda agricola.
     5.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  articolo, determinato in complessive lire 40 miliardi, si
  provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel
  bilancio di previsione all'organismo nazionale per gli
  interventi nel mercato agricolo per l'anno 1999, previa
  delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
 
                              Pag. 13
 
  economica (CIPE), che dovrà determinare anche l'importo
  dell'indennità da corrispondere per l'abbandono della
  quota.
     6.  Sono soppressi i programmi di abbandono indicati
  nell'articolo 1- bis  del decreto legge 7 maggio 1997, n.
  118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
  n. 204.  Le relative disponibilità finanziarie sono acquisite
  dal bilancio all'organismo nazionale per gli interventi nel
  mercato agricolo.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-5687 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5687 TOTPAG=0021 TOTDOC=0010 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=027 PAGFIN=0013 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=568700 00 FASCIDC=13DDL5687 SORTNAV=0568700 000 00000 ZZDDLC5687 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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