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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67108
DDL5687-0006
Progetto di legge Camera n. 5687 - testo presentato - (DDL13-5687)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C5687. TESTIPDL
...C5687.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5687 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Riforma del settore lattiero-caseario:
                   compiti delle regioni).
     1.  Agli effetti dell'articolo 01 del decreto-legge 31
  gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 marzo 1997, n. 81, a decorrere dal periodo di
  produzione lattiera 1999-2000, le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano espletano tutte le funzioni di
  gestione delle quote latte e di controllo nei confronti dei
  produttori e degli acquirenti, non attribuite ad altri
  soggetti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e
  nazionali.
     2.  Le regioni e le province autonome, almeno trenta giorni
  prima dell'inizio di ciascun periodo, trasmettono ai
  produttori aventi domicilio fiscale nel rispettivo territorio,
  distinti certificati indicanti le quote, per consegne e per
  vendite dirette, ad essi spettanti e pubblicano l'elenco degli
  acquirenti riconosciuti.  I produttori sono tenuti a depositare
  il proprio certificato per quota consegne presso il rispettivo
  acquirente che si avvale esclusivamente delle risultanze dello
  stesso ai fini del prelievo supplementare di cui al
  Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre
  1992, e successive modificazioni, integrazioni e
  codificazioni.
     3.  Le regioni e province autonome provvedono in
  particolare a:
       a)  revocare la quota assegnata in caso di mancata
  produzione e commercializzazione del latte per un intero
  periodo, salvo i casi di forza maggiore;
 
                              Pag. 14
 
       b)  adeguare detta quota alla produzione media
  commercializzata, ove questa sia inferiore, per tre periodi
  consecutivi, al 70 per cento della stessa;
       c)  riassegnare le quote confluite nei rispettivi
  comparti della riserva nazionale, secondo criteri oggettivi
  dalle stesse deliberati;
       d)  verificare la regolarità dei trasferimenti
  della quota nei casi e limiti previsti dall'articolo 5;
       e)  assegnare quantitativi di latte ad università
  degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici di ricerca
  e sperimentazione, manifestazioni fieristiche ufficiali;
       f)  verificare la correttezza e tempestività delle
  dichiarazioni di consegna, in contraddittorio con il
  produttore e l'acquirente e, nel caso di vendite dirette,
  delle dichiarazioni dei produttori, trasmetterle al sistema
  informativo nazionale e collaborare all'attuazione della
  compensazione nazionale;
       g)  controllare i versamenti dei prelievi
  supplementari dovuti;
       h)  revocare il riconoscimento degli acquirenti,
  nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria;
       i)  fornire al Ministero per le politiche agricole
  tutte le informazioni in proprio possesso relative alla
  gestione e al controllo delle quote latte.
     4.  In caso di contratti di soccida, l'autorizzazione è
  subordinata alla richiesta congiunta, al competente ufficio,
  della partita IVA, con riguardo alla nuova impresa associata,
  alla quale è imputata la produzione di latte.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-5687 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5687 TOTPAG=0021 TOTDOC=0010 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=011 PAGFIN=0014 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=568700 00 FASCIDC=13DDL5687 SORTNAV=0568700 000 00000 ZZDDLC5687 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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