| (Riforma del settore lattiero-caseario:
compiti delle regioni).
1. Agli effetti dell'articolo 01 del decreto-legge 31
gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 1997, n. 81, a decorrere dal periodo di
produzione lattiera 1999-2000, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano espletano tutte le funzioni di
gestione delle quote latte e di controllo nei confronti dei
produttori e degli acquirenti, non attribuite ad altri
soggetti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e
nazionali.
2. Le regioni e le province autonome, almeno trenta giorni
prima dell'inizio di ciascun periodo, trasmettono ai
produttori aventi domicilio fiscale nel rispettivo territorio,
distinti certificati indicanti le quote, per consegne e per
vendite dirette, ad essi spettanti e pubblicano l'elenco degli
acquirenti riconosciuti. I produttori sono tenuti a depositare
il proprio certificato per quota consegne presso il rispettivo
acquirente che si avvale esclusivamente delle risultanze dello
stesso ai fini del prelievo supplementare di cui al
Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre
1992, e successive modificazioni, integrazioni e
codificazioni.
3. Le regioni e province autonome provvedono in
particolare a:
a) revocare la quota assegnata in caso di mancata
produzione e commercializzazione del latte per un intero
periodo, salvo i casi di forza maggiore;
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b) adeguare detta quota alla produzione media
commercializzata, ove questa sia inferiore, per tre periodi
consecutivi, al 70 per cento della stessa;
c) riassegnare le quote confluite nei rispettivi
comparti della riserva nazionale, secondo criteri oggettivi
dalle stesse deliberati;
d) verificare la regolarità dei trasferimenti
della quota nei casi e limiti previsti dall'articolo 5;
e) assegnare quantitativi di latte ad università
degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici di ricerca
e sperimentazione, manifestazioni fieristiche ufficiali;
f) verificare la correttezza e tempestività delle
dichiarazioni di consegna, in contraddittorio con il
produttore e l'acquirente e, nel caso di vendite dirette,
delle dichiarazioni dei produttori, trasmetterle al sistema
informativo nazionale e collaborare all'attuazione della
compensazione nazionale;
g) controllare i versamenti dei prelievi
supplementari dovuti;
h) revocare il riconoscimento degli acquirenti,
nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria;
i) fornire al Ministero per le politiche agricole
tutte le informazioni in proprio possesso relative alla
gestione e al controllo delle quote latte.
4. In caso di contratti di soccida, l'autorizzazione è
subordinata alla richiesta congiunta, al competente ufficio,
della partita IVA, con riguardo alla nuova impresa associata,
alla quale è imputata la produzione di latte.
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