| (Riforma del settore lattiero-caseario:
compiti dello Stato).
1. Sono di competenza statale le funzioni amministrative
inerenti la gestione della riserva nazionale, l'attuazione a
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livello nazionale dei programmi di abbandono, l'effettuazione
della compensazione nazionale, il coordinamento e la vigilanza
sulla applicazione del regime comunitario delle quote
latte.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso l'organismo
nazionale per gli interventi nel mercato agricolo è istituita
una riserva nazionale, suddivisa in consegne e vendite
dirette, costituita dalla differenza fra l'ammontare delle
quote assegnate ai produttori e l'entità della quota
nazionale. La riserva è alimentata dagli aumenti comunitari
dei quantitativi nazionali, nonché dalle revoche e dagli
abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria ed è articolata per comparti regionali e delle
province autonome. A decorrere dal periodo 2000-2001, le quote
confluite nella riserva nazionale sono annualmente
riattribuite, entro il 30 settembre, alle regioni e province
autonome, secondo criteri e modalità stabiliti nel regolamento
di attuazione della presente legge, che devono provvedere alla
loro riassegnazione entro i successivi sei mesi.
3. L'organismo nazionale per gli interventi nel mercato
agricolo, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle
dichiarazioni rese dagli acquirenti entro il 15 maggio di ogni
anno, con le modalità previste dall'articolo 4 del citato
decreto-legge, n. 411 del 1997, e successive modificazioni e
integrazioni, verificate e trasmesse dalle regioni e dalle
province autonome, effettua la compensazione nazionale tra le
minori e le maggiori quantità consegnate, computando le
consegne effettuate da tutti i produttori ed imputa il
prelievo supplementare eventualmente dovuto, nell'ordine,
prima ai produttori privi di quota e poi ai produttori che
hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle
quantità eccedenti commercializzate da ciascuno. I
quantitativi di latte consegnato ad acquirenti non
riconosciuti o il cui riconoscimento sia stato revocato, sono
sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare. Entro
il medesimo termine, l'organismo nazionale per gli interventi
nel mercato agricolo comunica agli acquirenti, con lettera
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raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle
somme imputate a ciascun produttore e trasmette alle regioni e
alle province autonome, anche su supporto magnetico, l'elenco
dei produttori sottoposti a prelievo. Gli acquirenti devono
versare il prelievo dovuto anteriormente al 1^ settembre di
ogni anno, con le modalità previste nel regolamento di
attuazione.
4. A decorrere dal periodo 2000-2001, entro il 1^
settembre di ogni anno, le somme trattenute in misura
superiore rispetto al prelievo dovuto sono restituite per il
70 per cento ai produttori titolari di quota e sono versate
per il restante 30 per cento all'organismo competente ad
effettuare la compensazione, che deve destinarle al
finanziamento di piani di ristrutturazione ai sensi
dell'articolo 8, primo comma, primo trattino, del regolamento
(CEE) n. 3950/92.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
per la compensazione nazionale tra le minori e le maggiori
quantità di vendite dirette e per l'imputazione e il pagamento
del prelievo dovuto. A tali fini i produttori devono compilare
e far pervenire alla regione o provincia autonoma, entro il 15
maggio di ogni anno, la dichiarazione dei quantitativi di
latte e di prodotti lattieri venduti.
6. L'organismo nazionale per gli interventi nel mercato
agricolo può stipulare con le regioni e le province autonome,
nonché con l'Istituto zooprofilattico di Teramo e con altri
organismi, apposite convenzioni per la verifica della
consistenza di stalla.
7. Il Ministero per le politiche agricole ha la
responsabilità del coordinamento e della verifica
dell'applicazione nazionale del regime comunitario sulle quote
latte e sul prelievo supplementare sul latte bovino.
8. In caso di inerzia o inadempienza delle regioni
nell'esercizio delle funzioni attribuite con la presente
legge, il Ministro per le politiche agricole, su richiesta
motivata dell'organismo nazionale per gli interventi nel
mercato agricolo, fissa un termine per provvedere. Qualora
l'inerzia o l'inadempienza perdurino il Consiglio dei
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ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole,
adotta i provvedimenti necessari.
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