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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67109
DDL5687-0007
Progetto di legge Camera n. 5687 - testo presentato - (DDL13-5687)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C5687. TESTIPDL
...C5687.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5687 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Riforma del settore lattiero-caseario:
                    compiti dello Stato).
     1.  Sono di competenza statale le funzioni amministrative
  inerenti la gestione della riserva nazionale, l'attuazione a
 
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  livello nazionale dei programmi di abbandono, l'effettuazione
  della compensazione nazionale, il coordinamento e la vigilanza
  sulla applicazione del regime comunitario delle quote
  latte.
     2.  Per le finalità di cui al comma 1, presso l'organismo
  nazionale per gli interventi nel mercato agricolo è istituita
  una riserva nazionale, suddivisa in consegne e vendite
  dirette, costituita dalla differenza fra l'ammontare delle
  quote assegnate ai produttori e l'entità della quota
  nazionale.  La riserva è alimentata dagli aumenti comunitari
  dei quantitativi nazionali, nonché dalle revoche e dagli
  abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e
  comunitaria ed è articolata per comparti regionali e delle
  province autonome.  A decorrere dal periodo 2000-2001, le quote
  confluite nella riserva nazionale sono annualmente
  riattribuite, entro il 30 settembre, alle regioni e province
  autonome, secondo criteri e modalità stabiliti nel regolamento
  di attuazione della presente legge, che devono provvedere alla
  loro riassegnazione entro i successivi sei mesi.
     3.  L'organismo nazionale per gli interventi nel mercato
  agricolo, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle
  dichiarazioni rese dagli acquirenti entro il 15 maggio di ogni
  anno, con le modalità previste dall'articolo 4 del citato
  decreto-legge, n. 411 del 1997, e successive modificazioni e
  integrazioni, verificate e trasmesse dalle regioni e dalle
  province autonome, effettua la compensazione nazionale tra le
  minori e le maggiori quantità consegnate, computando le
  consegne effettuate da tutti i produttori ed imputa il
  prelievo supplementare eventualmente dovuto, nell'ordine,
  prima ai produttori privi di quota e poi ai produttori che
  hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle
  quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.  I
  quantitativi di latte consegnato ad acquirenti non
  riconosciuti o il cui riconoscimento sia stato revocato, sono
  sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.  Entro
  il medesimo termine, l'organismo nazionale per gli interventi
  nel mercato agricolo comunica agli acquirenti, con lettera
 
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  raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle
  somme imputate a ciascun produttore e trasmette alle regioni e
  alle province autonome, anche su supporto magnetico, l'elenco
  dei produttori sottoposti a prelievo.  Gli acquirenti devono
  versare il prelievo dovuto anteriormente al 1^ settembre di
  ogni anno, con le modalità previste nel regolamento di
  attuazione.
     4.  A decorrere dal periodo 2000-2001, entro il 1^
  settembre di ogni anno, le somme trattenute in misura
  superiore rispetto al prelievo dovuto sono restituite per il
  70 per cento ai produttori titolari di quota e sono versate
  per il restante 30 per cento all'organismo competente ad
  effettuare la compensazione, che deve destinarle al
  finanziamento di piani di ristrutturazione ai sensi
  dell'articolo 8, primo comma, primo trattino, del regolamento
  (CEE) n. 3950/92.
     5.  Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
  per la compensazione nazionale tra le minori e le maggiori
  quantità di vendite dirette e per l'imputazione e il pagamento
  del prelievo dovuto.  A tali fini i produttori devono compilare
  e far pervenire alla regione o provincia autonoma, entro il 15
  maggio di ogni anno, la dichiarazione dei quantitativi di
  latte e di prodotti lattieri venduti.
     6.  L'organismo nazionale per gli interventi nel mercato
  agricolo può stipulare con le regioni e le province autonome,
  nonché con l'Istituto zooprofilattico di Teramo e con altri
  organismi, apposite convenzioni per la verifica della
  consistenza di stalla.
     7.  Il Ministero per le politiche agricole ha la
  responsabilità del coordinamento e della verifica
  dell'applicazione nazionale del regime comunitario sulle quote
  latte e sul prelievo supplementare sul latte bovino.
     8.  In caso di inerzia o inadempienza delle regioni
  nell'esercizio delle funzioni attribuite con la presente
  legge, il Ministro per le politiche agricole, su richiesta
  motivata dell'organismo nazionale per gli interventi nel
  mercato agricolo, fissa un termine per provvedere.  Qualora
  l'inerzia o l'inadempienza perdurino il Consiglio dei
 
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  ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole,
  adotta i provvedimenti necessari.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-5687 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5687 TOTPAG=0021 TOTDOC=0010 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=030 PAGFIN=0017 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=568700 00 FASCIDC=13DDL5687 SORTNAV=0568700 000 00000 ZZDDLC5687 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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