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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67110
DDL5687-0008
Progetto di legge Camera n. 5687 - testo presentato - (DDL13-5687)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C5687. TESTIPDL
...C5687.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5687 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Riforma del settore lattiero-caseario:
                   titolarità delle quote).
     1.  La titolarità della quota latte spetta al produttore
  nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.
     2.  Il trasferimento dell'azienda per vendita, locazione,
  espropriazione, successione o per altro atto giuridico con
  effetti analoghi, comporta il trasferimento della titolarità
  della quota al produttore che subentra nella conduzione della
  stessa, salvo diversa pattuizione tra le parti.  Se il
  trasferimento è effettuato per fini non agricoli, la quota
  confluisce nella riserva nazionale.
     3.  L'acquisto di una quota da parte di un produttore non
  comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza.  Le
  quote acquisite dalla riserva nazionale non possono essere
  trasferite per i successivi tre periodi.
     4.  Le quote possono essere vendute separatamente
  dall'azienda agricola nell'ambito della medesima regione o
  provincia autonoma, entro il 31 dicembre di ogni anno, nel
  rispetto della normativa comunitaria.  Ciascun produttore può
  vendere la propria quota anche al di fuori della medesima
  regione o provincia autonoma, con esclusione delle quote
  possedute in zone di montagna, con il limite del 50 per cento
  per le prime due volte.  E' fatta salva la possibilità di
  accordi tra regioni e province autonome per la creazione di
  zone interregionali entro cui consentire il trasferimento
  delle quote.  I contratti di vendita devono avere forma scritta
  e la firma delle parti deve essere autenticata.  L'autentica
  può essere fatta anche dagli uffici regionali o delle province
  autonome.  La vendita ha effetto a decorrere dal periodo
  successivo a quello di perfezionamento dell'atto.  I produttori
  soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta
 
                              Pag. 18
 
  di latte hanno diritto di prelazione nel caso di vendita,
  totale o parziale, della quota a produttore non socio.
     5.  Le quote possono essere affittate in tutto o in parte
  separatamente dall'azienda agricola nell'ambito del territorio
  della medesima regione o provincia autonoma entro il 31
  dicembre di ogni anno.  Ciascun produttore può affittare la
  propria quota anche al di fuori del territorio della regione o
  provincia autonoma.  I contratti di affitto devono avere forma
  scritta e la firma delle parti deve essere autenticata.
  L'autentica può essere fatta anche dagli uffici regionali o
  delle province autonome.  L'affitto è consentito esclusivamente
  per la durata di un intero periodo e non può essere rinnovato,
  né può essere stipulato altro affitto, anche parziale, della
  stessa quota nel quinquennio successivo.  L'affitto ha effetto
  a decorrere dal periodo successivo a quello di perfezionamento
  dell'atto.
     6.  Le regioni e le province autonome possono consentire la
  stipulazione di contratti di affitto della quota separatamente
  dall'azienda, con efficacia in corso di periodo, anche nelle
  zone interregionali di cui al comma 4, purché concorrano
  almeno le seguenti condizioni:  a)  il contratto
  intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e
  commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento
  della loro quota;  b)  le aziende agricole dei contraenti
  siano ubicate nella medesima zona omogenea di montagna,
  svantaggiata, o altra.  La regione o la provincia autonoma deve
  preventivamente accertare che il cedente non ha già utilizzato
  la parte di quota locata e l'atto ha efficacia soltanto a
  partire dal rilascio dell'apposito certificato.
     7.  L'acquisto o l'affitto di quote aggiuntive è consentito
  solo alle aziende agricole la cui produzione lattiera non
  supera il limite di 30 tonnellate annue per ogni ettaro di
  superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a
  boschi, a frutteti o comunque a colture arboree ed a
  condizione che non venga superato tale limite.
     8.  Gli atti indicati nei commi 4, 5 e 6 ed ogni altro atto
  o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore
  dell'azienda, devono essere comunicati entro quindici giorni
 
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  alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano
  ove è ubicata l'azienda del cedente che, verificata la
  regolarità degli stessi, rilasciano il certificato previsto
  dall'articolo 3, comma 2.  Nel caso di affitto con efficacia in
  corso di periodo e nel caso di trasferimento dell'azienda ai
  sensi del comma 2 la regione o la provincia autonoma provvede
  altresì a ritirare il certificato precedente.
     9.  I contratti previsti nei commi 4, 5, 6 e 7 stipulati in
  difformità dalle prescrizioni indicate in tali disposizioni
  non hanno effetto ai fini del trasferimento della titolarità
  della quota.
     10.  Per gli effetti della presente legge, ai contratti di
  soccida e di comodato di stalla si applicano le disposizioni
  di cui ai commi 4 e 8, in quanto compatibili.
     11.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la
  provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso
  chiuso, adotta le necessarie disposizioni integrative.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-5687 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5687 TOTPAG=0021 TOTDOC=0010 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=004 PAGFIN=0019 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=568700 00 FASCIDC=13DDL5687 SORTNAV=0568700 000 00000 ZZDDLC5687 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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