| (Riforma del settore lattiero-caseario:
titolarità delle quote).
1. La titolarità della quota latte spetta al produttore
nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.
2. Il trasferimento dell'azienda per vendita, locazione,
espropriazione, successione o per altro atto giuridico con
effetti analoghi, comporta il trasferimento della titolarità
della quota al produttore che subentra nella conduzione della
stessa, salvo diversa pattuizione tra le parti. Se il
trasferimento è effettuato per fini non agricoli, la quota
confluisce nella riserva nazionale.
3. L'acquisto di una quota da parte di un produttore non
comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza. Le
quote acquisite dalla riserva nazionale non possono essere
trasferite per i successivi tre periodi.
4. Le quote possono essere vendute separatamente
dall'azienda agricola nell'ambito della medesima regione o
provincia autonoma, entro il 31 dicembre di ogni anno, nel
rispetto della normativa comunitaria. Ciascun produttore può
vendere la propria quota anche al di fuori della medesima
regione o provincia autonoma, con esclusione delle quote
possedute in zone di montagna, con il limite del 50 per cento
per le prime due volte. E' fatta salva la possibilità di
accordi tra regioni e province autonome per la creazione di
zone interregionali entro cui consentire il trasferimento
delle quote. I contratti di vendita devono avere forma scritta
e la firma delle parti deve essere autenticata. L'autentica
può essere fatta anche dagli uffici regionali o delle province
autonome. La vendita ha effetto a decorrere dal periodo
successivo a quello di perfezionamento dell'atto. I produttori
soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta
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di latte hanno diritto di prelazione nel caso di vendita,
totale o parziale, della quota a produttore non socio.
5. Le quote possono essere affittate in tutto o in parte
separatamente dall'azienda agricola nell'ambito del territorio
della medesima regione o provincia autonoma entro il 31
dicembre di ogni anno. Ciascun produttore può affittare la
propria quota anche al di fuori del territorio della regione o
provincia autonoma. I contratti di affitto devono avere forma
scritta e la firma delle parti deve essere autenticata.
L'autentica può essere fatta anche dagli uffici regionali o
delle province autonome. L'affitto è consentito esclusivamente
per la durata di un intero periodo e non può essere rinnovato,
né può essere stipulato altro affitto, anche parziale, della
stessa quota nel quinquennio successivo. L'affitto ha effetto
a decorrere dal periodo successivo a quello di perfezionamento
dell'atto.
6. Le regioni e le province autonome possono consentire la
stipulazione di contratti di affitto della quota separatamente
dall'azienda, con efficacia in corso di periodo, anche nelle
zone interregionali di cui al comma 4, purché concorrano
almeno le seguenti condizioni: a) il contratto
intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e
commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento
della loro quota; b) le aziende agricole dei contraenti
siano ubicate nella medesima zona omogenea di montagna,
svantaggiata, o altra. La regione o la provincia autonoma deve
preventivamente accertare che il cedente non ha già utilizzato
la parte di quota locata e l'atto ha efficacia soltanto a
partire dal rilascio dell'apposito certificato.
7. L'acquisto o l'affitto di quote aggiuntive è consentito
solo alle aziende agricole la cui produzione lattiera non
supera il limite di 30 tonnellate annue per ogni ettaro di
superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a
boschi, a frutteti o comunque a colture arboree ed a
condizione che non venga superato tale limite.
8. Gli atti indicati nei commi 4, 5 e 6 ed ogni altro atto
o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore
dell'azienda, devono essere comunicati entro quindici giorni
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alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano
ove è ubicata l'azienda del cedente che, verificata la
regolarità degli stessi, rilasciano il certificato previsto
dall'articolo 3, comma 2. Nel caso di affitto con efficacia in
corso di periodo e nel caso di trasferimento dell'azienda ai
sensi del comma 2 la regione o la provincia autonoma provvede
altresì a ritirare il certificato precedente.
9. I contratti previsti nei commi 4, 5, 6 e 7 stipulati in
difformità dalle prescrizioni indicate in tali disposizioni
non hanno effetto ai fini del trasferimento della titolarità
della quota.
10. Per gli effetti della presente legge, ai contratti di
soccida e di comodato di stalla si applicano le disposizioni
di cui ai commi 4 e 8, in quanto compatibili.
11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la
provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso
chiuso, adotta le necessarie disposizioni integrative.
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