Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67111
DDL5687-0009
Progetto di legge Camera n. 5687 - testo presentato - (DDL13-5687)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C5687. TESTIPDL
...C5687.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5687 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Riforma del settore lattiero-caseario:
                  sanzioni amministrative).
     1.  Gli acquirenti che violano le disposizioni relative
  alla contabilità di magazzino, alla dichiarazione di consegna
  e alla trattenuta, pagamento e restituzione del prelievo
  supplementare o procedono all'acquisto di latte senza avere
  ottenuto il riconoscimento sono assoggettati alla sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire 30 milioni a
  lire 180 milioni.
     2.  I produttori che violano gli obblighi relativi alla
  sottoscrizione del modello L1 o consegnano latte ad acquirente
  non riconosciuto o violano le disposizioni in materia di
  vendite dirette, sono assoggettati alla sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a
  lire 120 milioni.
     3.  All'accertamento delle violazioni ed alla irrogazione
  delle sanzioni provvedono le regioni e le province autonome.
  Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I della legge
 
                              Pag. 20
 
  24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con
  esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta
  prevista nell'articolo 16 della legge medesima.  I proventi
  delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province
  autonome di Trento e di Bolzano.
     4.  Fermo quanto previsto dal comma 1, gli acquirenti che
  non rispettano il termine del 15 maggio per la dichiarazione
  delle consegne sono tenuti al pagamento di una penale
  calcolata con le modalità previste dal regolamento (CE) n.
  1001/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, e quelli che
  non versano il prelievo supplementare dovuto nell'apposita
  contabilità speciale entro il termine stabilito sono tenuti al
  pagamento di una somma aggiuntiva pari al 30 per cento del
  prelievo stesso, gravata degli interessi in misura pari al
  tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità prescritte
  dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
  Bolzano.  Le somme introitate per i suddetti titoli sono
  devolute allo Stato.
     5.  Per le finalità della presente legge, le regioni e le
  province autonome possono avvalersi del Corpo forestale dello
  Stato e del Comando carabinieri per la tutela delle norme
  comunitarie e agroalimentari nonché della Guardia di finanza,
  per ispezioni, verifiche e controlli amministrativi, previa
  intesa con il Ministero per politiche agricole.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-5687 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5687 TOTPAG=0021 TOTDOC=0010 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=019 PAGFIN=0020 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=568700 00 FASCIDC=13DDL5687 SORTNAV=0568700 000 00000 ZZDDLC5687 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati