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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67112
DDL5687-0010
Progetto di legge Camera n. 5687 - testo presentato - (DDL13-5687)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C5687. TESTIPDL
...C5687.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5687 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Norme transitorie e finali).
     1.  I principi derivanti dalle disposizioni della presente
  legge costituiscono norme di riforma economico-sociale in
  agricoltura.
     2.  Per il periodo 1998-1999 si applicano le disposizioni
  di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto-legge n. 411 del
  1997, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto
  compatibili, e il comma 3 dell'articolo 1.  Per quanto non
  derogato dalle suddette norme, si applicano le disposizioni
  della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive
  modificazioni e integrazioni.
 
                              Pag. 21
 
     3.  Limitatamente ai periodi di cui all'articolo 1 e per il
  periodo 1998-1999, sono validi gli affitti e le vendite di
  quota senza trasferimento di azienda avvenuti entro il 31
  dicembre di ciascun anno e comunicati nei successivi dieci
  giorni all'AIMA.  Tali cessioni hanno efficacia a decorrere dal
  periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione.
  Per il periodo 1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il
  periodo medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata
  all'AIMA entro il 15 gennaio 1997.
     4.  In sede di prima applicazione, per il periodo 1999-2000
  le quote spettanti ai singoli produttori, sono quelle
  risultanti dall'applicazione del citato decreto legge n. 411
  del 1997, e successive modificazioni e integrazioni.  La
  comunicazione di tali quote è effettuata dall'AIMA entro il 15
  marzo 1999.
     5.  Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con regolamento adottato ai sensi
  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
  emanate le norme di attuazione della presente legge.  A
  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
  suddetto cessano di avere applicazione le disposizioni della
  legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e
  integrazioni.
     6.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo
  a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-5687 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5687 TOTPAG=0021 TOTDOC=0010 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=026 PAGFIN=0021 RIGFIN=029 UPAG=SI PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=568700 00 FASCIDC=13DDL5687 SORTNAV=0568700 000 00000 ZZDDLC5687 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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