| (Norme transitorie e finali).
1. I principi derivanti dalle disposizioni della presente
legge costituiscono norme di riforma economico-sociale in
agricoltura.
2. Per il periodo 1998-1999 si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto-legge n. 411 del
1997, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto
compatibili, e il comma 3 dell'articolo 1. Per quanto non
derogato dalle suddette norme, si applicano le disposizioni
della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni.
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3. Limitatamente ai periodi di cui all'articolo 1 e per il
periodo 1998-1999, sono validi gli affitti e le vendite di
quota senza trasferimento di azienda avvenuti entro il 31
dicembre di ciascun anno e comunicati nei successivi dieci
giorni all'AIMA. Tali cessioni hanno efficacia a decorrere dal
periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione.
Per il periodo 1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il
periodo medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata
all'AIMA entro il 15 gennaio 1997.
4. In sede di prima applicazione, per il periodo 1999-2000
le quote spettanti ai singoli produttori, sono quelle
risultanti dall'applicazione del citato decreto legge n. 411
del 1997, e successive modificazioni e integrazioni. La
comunicazione di tali quote è effettuata dall'AIMA entro il 15
marzo 1999.
5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate le norme di attuazione della presente legge. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
suddetto cessano di avere applicazione le disposizioni della
legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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