| Il Comitato per la legislazione,
rilevato che, sotto il profilo del metodo, il
provvedimento in titolo, che costituisce il terzo intervento
legislativo sottoposto all'esame del Comitato in poco più di
un anno sulla medesima materia, appare inadeguato al
perseguimento dell'obiettivo del riassetto complessivo e
sistematico della disciplina del settore lattiero-caseario,
come già esplicitamente indicato dal Comitato nelle due
precedenti occasioni in cui ha avuto modo di esprimersi in
proposito; ciò in quanto detto provvedimento, pur contenendo
alcune disposizioni espressamente finalizzate a porre una
disciplina di ordine generale del settore, sotto il profilo
della tecnica legislativa, appare, tuttavia, inidoneo rispetto
all'obiettivo della semplificazione e del riordino della
legislazione vigente, dal momento che non si interviene
direttamente sul testo della legge n. 468 del 1992 con la
tecnica della novellazione, scaturendone, così, complessi
problemi di coordinamento e di savrapposizione normativa
(considerati anche dalla Corte dei conti nell'ultima relazione
sull'attività dell'Aima, ritenendoli concausa dei fenomeni di
illegalità avvenuti nel settore) la cui risoluzione resta
rimessa alla via interpretativa, e che appaiono tali da
conferire alla futura disciplina della materia un
ineliminabile grado di incertezza e di aleatorietà,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizione, sotto il profilo
dell'efficacia ai fini della semplificazione e del riordino
della legislazione vigente:
atteso che la quasi totalità delle nuove disposizioni
integra e modifica la disciplina legislativa in materia di
produzione lattiera, recata principalmente dalla legge n. 468
del 1992 e dal decreto-legge n. 411 del 1997, siano
esplicitamente indicate, al fine di non creare sovrapposizioni
tra disposizioni normative, le norme vigenti da abrogare, in
quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta dal
procedimento in esame;
all'articolo 8, comma 5, che prevede l'emanazione di un
regolamento per l'attuazione della legge, richiamando tuttavia
l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che
disciplina i regolamenti di delegificazione, e non quelli di
attuazione (per i quali andrebbe fatto rinvio al comma 3 della
legge n. 400 del 1988), sia esattamente definito l'ambito di
intervento del suddetto regolamento e, eventualmente, la sua
idoneità a delegificare le norme vigenti sulla materia, anche
in considerazione del fatto che la stessa disposizione prevede
- con una formulazione che presenta margini di incertezza,
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facendo riferimento alle disposizioni e non alla legge nella
sua interezza - che cessi di applicarsi la legge n. 468 del
1992 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento;
e con le seguenti osservazioni sotto il profilo della
chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
appare opportuno eliminare dal testo le espressioni di
carattere generico e non tassativo che potrebbero prestarsi a
valutazioni discrezionali in sede di applicazione; ciò appare
evidente, ad esempio, per espressioni di carattere temporale,
come quella di cui all'articolo 2, comma 2, ove è utilizzata
la parola "immediatamente" che è priva di una valenza
temporale giuridicamente definita, nonché per altre
formulazioni, come quelle di cui, rispettivamente, agli
articoli 3, comma 1, ove è utilizzata la locuzione
"formulazione a livello comunitario" che individua una sorta
di competenza regionale al livello comunitario, 4, comma 2,
lettera c), ove appare generico il riferimento a
"criteri oggettivi" e, infine, 6, comma 11, ove, non essendo
chiara la natura giuridica dell'atto, né il soggetto
competente a porlo in essere, la disposizione non appare
coerente con la disciplina della cessione del contratto come
prevista dal codice civile;
all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione
l'opportunità di una razionalizzazione della formulazione
della disposizione, che appare suscettibile di ingenerare
confusione a causa del ricorso a una pluralità di parametri
non omogenei, a tal fine prevedendo la competenza delle
regioni e delle province autonome di procedere alla
riassegnazione, secondo criteri oggettivi stabiliti in accordo
con l'Unione europea e sulla base delle politiche regionali di
comparto;
all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, considerato che
il testo in più disposizioni subordina la previsione di
posizioni soggettive di favore in capo alle associazioni dei
produttori ad una specifica attivazione degli stessi, appare
opportuno, al fine di evitare formulazioni tra loro non
omogenee e contraddittorie, prevedere uno specifico potere di
iniziative delle associazioni dei produttori;
all'articolo 6, comma 4, ultimo periodo, valuti la
Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione,
prevedendo, precipuamente, al fine di evitare incertezze
nell'individuazione dei soggetti sottoposti al divieto, che
non possano vendere, né affittare le quote, i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera e);
all'articolo 7, commi 1 e 2, che individua alcune
sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni
riguardanti taluni aspetti della disciplina contenuta nel
disegno di legge in esame, andrebbero espressamente indicati
gli articoli (e i relativi commi) in cui vengono fissati i
rispettivi obblighi;
all'articolo 7, comma 5, andrebbe espressamente
richiamata la normativa applicabile alla disposizione che
autorizza regioni e provincie autonome ad avvalersi (per
ispezioni, verifiche e controlli) del Corpo forestale dello
Stato, dello specifico Comando carabinieri per la tutela delle
norme comunitarie e agroalimentari, nonché della Guardia di
finanza, trattandosi di corpi di polizia a carattere
statale;
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all'articolo 8, comma 4, per ragioni di chiarezza del
precetto normativo, andrebbe valutata l'opportunità di
definire direttamente con disposizioni di carattere
legislativo primario le eventuali forme di garanzia
surrogatoria richieste.
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