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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67115
DDL5687-0003
Relazione Camera n. 5687-A (DDL13-5687-A)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C5687A, C431A, C1270A, C1686A, C2943A, C3187A, C3736A, C3887A, C4502A, C4982A, C5002A. TESTIPDL
...C5687A, C431A, C1270A, C1686A, C2943A, C3187A, C3736A, C3887A, C4502A, C4982A, C5002A.
Pag. 8 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5687A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
        rilevato che, sotto il profilo del metodo, il
  provvedimento in titolo, che costituisce il terzo intervento
  legislativo sottoposto all'esame del Comitato in poco più di
  un anno sulla medesima materia, appare inadeguato al
  perseguimento dell'obiettivo del riassetto complessivo e
  sistematico della disciplina del settore lattiero-caseario,
  come già esplicitamente indicato dal Comitato nelle due
  precedenti occasioni in cui ha avuto modo di esprimersi in
  proposito; ciò in quanto detto provvedimento, pur contenendo
  alcune disposizioni espressamente finalizzate a porre una
  disciplina di ordine generale del settore, sotto il profilo
  della tecnica legislativa, appare, tuttavia, inidoneo rispetto
  all'obiettivo della semplificazione e del riordino della
  legislazione vigente, dal momento che non si interviene
  direttamente sul testo della legge n. 468 del 1992 con la
  tecnica della novellazione, scaturendone, così, complessi
  problemi di coordinamento e di savrapposizione normativa
  (considerati anche dalla Corte dei conti nell'ultima relazione
  sull'attività dell'Aima, ritenendoli concausa dei fenomeni di
  illegalità avvenuti nel settore) la cui risoluzione resta
  rimessa alla via interpretativa, e che appaiono tali da
  conferire alla futura disciplina della materia un
  ineliminabile grado di incertezza e di aleatorietà,
        esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizione, sotto il profilo
  dell'efficacia ai fini della semplificazione e del riordino
  della legislazione vigente:
      atteso che la quasi totalità delle nuove disposizioni
  integra e modifica la disciplina legislativa in materia di
  produzione lattiera, recata principalmente dalla legge n. 468
  del 1992 e dal decreto-legge n. 411 del 1997, siano
  esplicitamente indicate, al fine di non creare sovrapposizioni
  tra disposizioni normative, le norme vigenti da abrogare, in
  quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta dal
  procedimento in esame;
      all'articolo 8, comma 5, che prevede l'emanazione di un
  regolamento per l'attuazione della legge, richiamando tuttavia
  l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che
  disciplina i regolamenti di delegificazione, e non quelli di
  attuazione (per i quali andrebbe fatto rinvio al comma 3 della
  legge n. 400 del 1988), sia esattamente definito l'ambito di
  intervento del suddetto regolamento e, eventualmente, la sua
  idoneità a delegificare le norme vigenti sulla materia, anche
  in considerazione del fatto che la stessa disposizione prevede
  - con una formulazione che presenta margini di incertezza,
 
                               Pag. 9
 
  facendo riferimento alle disposizioni e non alla legge nella
  sua interezza - che cessi di applicarsi la legge n. 468 del
  1992 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento;
  e con le seguenti osservazioni sotto il profilo della
  chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
      appare opportuno eliminare dal testo le espressioni di
  carattere generico e non tassativo che potrebbero prestarsi a
  valutazioni discrezionali in sede di applicazione; ciò appare
  evidente, ad esempio, per espressioni di carattere temporale,
  come quella di cui all'articolo 2, comma 2, ove è utilizzata
  la parola "immediatamente" che è priva di una valenza
  temporale giuridicamente definita, nonché per altre
  formulazioni, come quelle di cui, rispettivamente, agli
  articoli 3, comma 1, ove è utilizzata la locuzione
  "formulazione a livello comunitario" che individua una sorta
  di competenza regionale al livello comunitario, 4, comma 2,
  lettera  c),  ove appare generico il riferimento a
  "criteri oggettivi" e, infine, 6, comma 11, ove, non essendo
  chiara la natura giuridica dell'atto, né il soggetto
  competente a porlo in essere, la disposizione non appare
  coerente con la disciplina della cessione del contratto come
  prevista dal codice civile;
      all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione
  l'opportunità di una razionalizzazione della formulazione
  della disposizione, che appare suscettibile di ingenerare
  confusione a causa del ricorso a una pluralità di parametri
  non omogenei, a tal fine prevedendo la competenza delle
  regioni e delle province autonome di procedere alla
  riassegnazione, secondo criteri oggettivi stabiliti in accordo
  con l'Unione europea e sulla base delle politiche regionali di
  comparto;
      all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, considerato che
  il testo in più disposizioni subordina la previsione di
  posizioni soggettive di favore in capo alle associazioni dei
  produttori ad una specifica attivazione degli stessi, appare
  opportuno, al fine di evitare formulazioni tra loro non
  omogenee e contraddittorie, prevedere uno specifico potere di
  iniziative delle associazioni dei produttori;
      all'articolo 6, comma 4, ultimo periodo, valuti la
  Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione,
  prevedendo, precipuamente, al fine di evitare incertezze
  nell'individuazione dei soggetti sottoposti al divieto, che
  non possano vendere, né affittare le quote, i soggetti di cui
  all'articolo 4, comma 2, lettera  e);
      all'articolo 7, commi 1 e 2, che individua alcune
  sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni
  riguardanti taluni aspetti della disciplina contenuta nel
  disegno di legge in esame, andrebbero espressamente indicati
  gli articoli (e i relativi commi) in cui vengono fissati i
  rispettivi obblighi;
      all'articolo 7, comma 5, andrebbe espressamente
  richiamata la normativa applicabile alla disposizione che
  autorizza regioni e provincie autonome ad avvalersi (per
  ispezioni, verifiche e controlli) del Corpo forestale dello
  Stato, dello specifico Comando carabinieri per la tutela delle
  norme comunitarie e agroalimentari, nonché della Guardia di
  finanza, trattandosi di corpi di polizia a carattere
  statale;
 
                              Pag. 10
 
      all'articolo 8, comma 4, per ragioni di chiarezza del
  precetto normativo, andrebbe valutata l'opportunità di
  definire direttamente con disposizioni di carattere
  legislativo primario le eventuali forme di garanzia
  surrogatoria richieste.
 
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