| Onorevoli Colleghi! - Il sempre più diffuso accesso
agli studi secondari superiori di studenti provenienti da
famiglie bisognose, ulteriormente incentivato dal recente
prolungamento dell'istruzione obbligatoria, pone
all'attenzione del legislatore il problema del necessario
sostegno materiale agli studenti che - benchè privi di mezzi -
intendono proseguire negli studi anche dopo l'assolvimento
dell'obbligo, così come le politiche dell'istruzione si
prefiggono e come la stessa Costituzione afferma con
decisione.
Fra gli elementi che condizionano la frequenza degli studi
e lo stesso processo formativo rientrano a pieno titolo i
libri di testo e tutti quei materiali integrativi, su supporto
cartaceo, multimediale, elettronico, che concorrono allo
sviluppo di una cultura individuale adeguata ai bisogni del
mondo moderno ed alla preparazione di persone che - anche dopo
l'auspicato inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni - siano in grado di arricchire costantemente le
loro conoscenze in una logica di formazione lungo tutto l'arco
della vita. Ciò presuppone che durante l'esperienza scolastica
ciascuno acquisisca una tale familiarità con i testi scritti
da poter continuare a farne uso dopo la conclusione del
periodo scolastico e da sapersi prontamente orientare nella
ricerca delle fonti meglio rispondenti alle diverse esigenze e
nella loro consultazione. Sotto questo profilo la
insufficiente abitudine all'uso del libro, di testo e non,
correlata in troppi casi al mancato possesso dei libri di
testo, all'assenza di una biblioteca domestica, alla scarsa
fruibilità della stessa biblioteca scolastica, ove esistente,
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possono costituire un ostacolo quasi insormontabile non solo
alla prospettiva della formazione permanente, ma anche - e in
modo più immediato - alla frequenza della scuola ed al
profitto negli studi. Essa rappresenta, pertanto, un grave
motivo di discriminazione tra studenti bisognosi e studenti
che provengono da famiglie abbienti, in cui sovente, oltre i
libri di testo regolarmente acquistati, sono disponibili altri
testi idonei a soddisfare molteplici interessi culturali e ad
integrare opportunamente quanto si viene apprendendo a
scuola.
La difficoltà di procedere all'erogazione gratuita di
tutti i libri di testo a tutti gli alunni bisognosi, non solo
nella fascia dell'obbligo, come previsto dall'articolo 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ma anche nella fascia
post obbligatoria suggerisce l'ipotesi di ricorrere alla
cessione in comodato, nonostante i limiti evidenti di tale
sistema di dotazione degli strumenti didattici di uso
individuale. Se esso è infatti, entro qualche misura,
compatibile per testi che veicolino contenuti di portata
limitata, la cui consultazione ed assimilazione possono
ragionevolmente concludersi in un periodo di breve durata,
comunque, non inferiore all'anno scolastico, non lo è
sicuramente per quei testi che, costituendo la struttura
portante delle conoscenze, anche professionali, di ciascuna
persona e la base della sua cultura generale e della sua
stessa identità civile, sarebbe auspicabile possedere
durevolmente, tanto più se la dotazione personale e familiare
di altri testi è forzatamente scarsa, se non inesistente. A
ciò si aggiunga che lo studio secondario superiore,
sviluppandosi per più anni di corso, esige di fatto continui
richiami a notizie, procedimenti e argomentazioni studiati in
altri anni e quindi contenuti in volumi precedentemente usati,
ma non perciò divenuti superflui.
In questa prospettiva la durata necessariamente limitata
nel tempo del prestito gratuito rischia di divenire un
ulteriore motivo di discriminazione, sia nel biennio iniziale
dei corsi di scuola secondaria superiore, sia nel triennio
terminale, a maggior ragione in vista della nuova impostazione
degli esami finali in cui si richiede una visione organica
degli argomenti di studio svolti, non solo nell'ultimo
anno.
Va altresì considerata, e conseguentemente normata, la
introduzione del principio dei debiti formativi, il cui saldo
può proiettarsi anche negli anni successivi a quello in cui il
deficit di preparazione è stato riscontrato, esigendo un
prolungamento di durata non esattamente prevedibile nella
fruizione del relativo libro di testo.
La presente proposta di legge tiene inoltre conto delle
prospettive aperte dalla messa a regime dell'autonomia sul
versante delle decisioni e della responsabilità della scuola e
del collegio dei docenti in ordine all'organizzazione di tutti
gli aspetti della vita scolastica, ivi comprese:
a) la scelta di proporre il comodato;
b) la facoltà di individuare la distinzione tra
libri da possedere durevolmente e libri che possono essere
concessi in comodato per una durata variabile a seconda delle
specifiche situazioni;
c) la facoltà di organizzarne le modalità di
funzionamento;
d) la possibilità di incrementare le risorse a ciò
destinate a livello nazionale ricorrendo a nuove forme di
finanziamento in sede locale.
E' stata inoltre considerata la facoltà - insita anch'essa
nella logica dell'autonomia didattica e organizzativa - di
adottare metodologie di insegnamento che richiedano - in vista
della flessibilizzazione dei percorsi e della integrazione dei
saperi di base con sviluppi e approfondimenti specificamente
contemplati dal progetto d'istituto - molteplici forme di
integrazione tra libri di testo e dotazioni librarie,
multimediali ed elettroniche che sarà necessario rendere
disponibili nella scuola, anche al fine di agevolare
concretamente forme più attive e personalizzate di azione
didattica e di apprendimento.
Da tutto questo discende indubbiamente, ma con solide
argomentazioni e proprio a favore dei destinatari, una visione
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limitata ad alcuni testi scolastici della cessione in comodato
agli alunni bisognosi, come d'altronde l'articolo 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, non esclude, ricorrendo - ove
possibile - all'erogazione gratuita almeno dei testi che la
scuola riconosce come strumenti il cui uso va oltre i termini
dell'esperienza scolastica.
In ordine al comodato, la presente proposta di legge tiene
conto della normativa a tutela del diritto d'autore (articolo
18- bis, commi 2 e 3, e articolo 69, della legge 22
aprile 1941, n. 633, in cui è stata recepita la direttiva
europea 92/100/CEE sul diritto di noleggio e sul diritto di
prestito) ai sensi della quale per la cessione dei libri in
comodato è necessaria l'autorizzazione dell'autore, a meno che
il prestito sia effettuato da una biblioteca pubblica. A
questo scopo nell'articolo 1 della presente proposta di legge
è stata precisata l'esigenza di costituire un fondo
bibliotecario per i testi da concedere in comodato. La
presente proposta di legge richiama, inoltre, all'attenzione
delle scuole tutte le indispensabili forme di tutela della
sicurezza, dell'igiene, della salute degli alunni, nonché le
garanzie per una effettiva utilizzabilità a fini di studio
quotidiano di testi già passati per altre mani ed usati da
altri per identiche finalità, con tutto ciò che ne consegue in
termini di annotazioni, sottolineature, richiami, eccetera:
tutto ciò, infine, che personalizza fortemente il libro,
massimamente quando è strumento di studio.
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