| (Autonomia e strumenti didattici).
1. Le istituzioni scolastiche secondarie superiori, negli
anni successivi all'obbligo d'istruzione scolastica,
nell'esercizio dell'autonomia di cui all'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel
rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze di
cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono individuare, in
relazione a particolari ambiti disciplinari e/o alla
specificità del ciclo di studi, libri costitutivi di una
formazione culturale e civile fondamentale, che l'alunno deve
avere in dotazione personale permanente. Possono, altresì, al
di fuori dei casi di cui al periodo precedente, costituire una
propria dotazione bibliotecaria di libri di testo,
regolarmente inventariata, da assegnare in prestito gratuito
con le modalità e i limiti di cui all'articolo 2.
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