| (Destinatari e modalità del comodato).
1. Gli alunni della scuola secondaria superiore che
frequentano le classi successive a quelle incluse per legge
nella istruzione obbligatoria presso istituzioni scolastiche
che si avvalgono della facoltà di costituire dotazioni
bibliotecarie di libri di testo da assegnare in prestito
gratuito possono chiedere, all'atto della iscrizione, la
cessione in prestito gratuito dei libri di testo per la durata
di un anno o per il diverso periodo di utilizzazione dei libri
stessi, purché tali studenti appartengano alle fasce di
reddito ammesse, nella scuola dell'obbligo, alla erogazione
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gratuita e purché già non fruiscano, ai sensi dell'articolo 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di forme totali o
parziali di erogazione gratuita.
2. Al termine del periodo di utilizzazione di cui al comma
1, gli alunni restituiranno i volumi in buono stato di
conservazione e senza alterazioni tali da comprometterne
l'utilizzazione. In caso di debiti formativi o di altre
esigenze didattiche attestate dal docente, gli alunni potranno
conservare i volumi oltre il periodo originariamente previsto,
a condizione che continuino a frequentare l'istituzione
scolastica.
3. Nell'esercizio della loro autonomia le istituzioni
scolastiche determinano le modalità del rimborso dovuto dagli
alunni in caso di mancata riconsegna dei volumi o di
riconsegna di volumi inservibili.
4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono
utilizzate per gli scopi di cui all'articolo 4.
5. Gli alunni possono trattenere i libri ottenuti in
prestito versando alla scuola una somma non inferiore a quella
pagata dall'istituzione scolastica.
6. I genitori degli alunni possono detrarre dalla propria
dichiarazione dei redditi le somme spese per l'acquisto di
libri di cui al comma 5.
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