| (Copertura finanziaria).
1. I libri di testo di cui all'articolo 1 possono, ove la
scuola si avvalga di tale opportunità, essere concessi in
comodato agli alunni di cui all'articolo 2, nei limiti delle
risorse a tale scopo erogate dal Ministero della pubblica
istruzione, per il tramite dei provveditorati agli studi,
nonché di tutte le altre risorse di cui la scuola possa
avvalersi a seguito dell'intervento di privati, aziende,
fondazioni, enti locali, e similari.
2. Per l'erogazione gratuita dei libri costitutivi della
formazione culturale e civile fondamentali e per la cessione
dei libri in comodato d'uso è destinata una quota pari al 10
per cento della somma complessivamente prevista dall'articolo
27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448.
| |