Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67146
DDL5689-0006
Progetto di legge Camera n. 5689 - testo presentato - (DDL13-5689)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5689. TESTIPDL
...C5689.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5689 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il trasferimento degli interessati nelle corrispondenti
  qualifiche dei ruoli del personale civile del Ministero della
  difesa o del Ministero delle finanze e la relativa
  assegnazione della sede, nonché i termini di assunzione del
  servizio, sono disposti con provvedimento della competente
  direzione generale, previo parere non vincolante della
 
                               Pag. 4
 
  commissione di cui all'articolo 3 e sentito il consiglio di
  amministrazione.
     2.  Qualora si attui il passaggio ad altra amministrazione
  dello Stato, il provvedimento di cui al comma 1 è emanato dal
  Ministro della difesa e dal Ministro delle finanze, di
  concerto con il Ministro preposto all'amministrazione
  ricevente, sentito il consiglio di amministrazione della
  stessa.
     3.  La qualifica funzionale ed il relativo profilo
  funzionale di inquadramento del personale interessato sono
  disposti con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
     4.  Il transito con attribuzione della qualifica di
  dirigente generale e di qualifiche superiori è disposto con
  decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
  difesa, ovvero delle finanze e, nell'ipotesi di cui al comma
  2, di concerto con il Ministro preposto all'amministrazione
  ricevente.
     5.  Qualora il personale interessato non assuma servizio
  senza giustificato motivo, lo stesso decade dall'impiego, ai
  sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera  c),  del
  testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
  impiegati civili dello Stato, emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
     6.  Il provvedimento con il quale si dispone l'accoglimento
  o il rigetto della domanda deve essere emanato entro
  centocinquanta giorni dalla data di ricevimento della domanda
  di cui all'articolo 1.  Qualora entro il predetto termine
  l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si
  considera accolta.
     7.  Il mancato accoglimento della domanda deve essere
  disposto con decreto motivato dal Ministro preposto
  all'amministrazione nei cui ruoli civili l'interessato ha
  chiesto di transitare.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-5689 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5689 TOTPAG=0006 TOTDOC=0012 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=032 PAGFIN=0004 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=568900 00 FASCIDC=13DDL5689 SORTNAV=0568900 000 00000 ZZDDLC5689 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati