| 1. Il transito nel nuovo ruolo non comporta modifiche alle
dotazioni organiche.
2. Il transito di cui al comma 1 avviene con inquadramento
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in soprannumero, assorbibile con la cessazione dal servizio
per qualsiasi causa del personale interessato, in una
qualifica adeguata al grado rivestito all'atto della
cessazione dal servizio militare, conservando nella qualifica
ricoperta l'anzianità di servizio complessivamente
maturata.
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