| 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni
vigenti in materia di collocamento in congedo per inidoneità
fisica al servizio incondizionato, il personale trasferito nei
ruoli delle amministrazioni civili è considerato, per il
periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio
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militare e quella di decorrenza del trasferimento, in una
speciale posizione di aspettativa con diritto al complessivo
trattamento economico in godimento all'atto della cessazione
dal servizio militare.
2. Nel caso di rigetto della domanda, il trattamento
economico previsto dal comma 1 compete soltanto per il periodo
di tempo previsto dalle disposizioni vigenti nei rispettivi
ordinamenti.
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