| 1. Presso ciascun comune è istituito un ufficio tecnico
per le verifiche sulla stabilità degli edifici, la cui
composizione è definita con il decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di cui all'articolo 6, tenendo presente l'entità del
patrimonio edilizio, rientrante nella competenza del comune
stesso.
2. Dell'ufficio tecnico di cui al comma 1 fanno parte
almeno un laureato in ingegneria, un laureato in geologia ed
un laureato in architettura con un minimo di cinque anni di
esperienza specifica nel settore delle costruzioni edilizie,
maturati presso strutture pubbliche o private ed adeguatamente
documentati.
| |