| 1. Gli uffici di cui all'articolo 2 esaminano le istanze
pervenute e dispongono le conseguenziali verifiche tecniche,
privilegiando, sotto il profilo della pianificazione
cronologica, le perizie da effettuare su edifici vetusti o per
i quali, nell'istanza, siano stati segnalati oggettivi
problemi di stabilità.
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