| 1. Nei cinque mesi precedenti le scadenze ordinarie per la
elezione della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, dei consigli regionali, dei sindaci e dei
presidenti della provincia, sono indette le elezioni primarie
per la selezione dei candidati di partiti o di raggruppamenti
di partiti che intendono partecipare alla competizione
elettorale.
2. In caso di elezioni anticipate, la fissazione della
data delle elezioni primarie, di cui al comma 1, è determinata
anteponendo ai periodi già previsti dalle vigenti disposizioni
per lo svolgimento della campagna elettorale, un periodo di
almeno trenta giorni per consentire l'espletamento delle
operazioni di cui al medesimo comma 1.
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