| 1. Entro cinque giorni dalla data di indizione delle
elezioni primarie i partiti provvedono a depositare i loro
simboli presso le corti di appello competenti per
territorio.
2. Il giorno successivo alla scadenza del termine di cui
al comma 1, sono pubblicati in tutti i comuni i simboli. dei
partiti che hanno adempiuto alle formalità di cui al medesimo
comma 1.
3. Dal momento della pubblicazione dei simboli e fino a
due giorni dalla data fissata per le elezioni primarie, tutti
i cittadini elettori possono iscriversi alla lista dei
sostenitori di uno dei simboli presentati.
4. L'iscrizione di cui al comma 3 deve essere effettuata
nel comune di residenza, deve riguardare uno solo dei simboli
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depositati e deve essere accompagnata dal versamento di una
quota di iscrizione pari a lire 15 mila.
5. L'ammontare delle quote di iscrizione è destinato per
un terzo a copertura parziale delle spese sostenute
dall'amministrazione comunale per l'organizzazione delle
operazioni elettorali e per due terzi al partito
beneficiario.
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