| 1. Entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 3, comma 1, gli uffici elettorali comunali
provvedono a pubblicare le liste degli aspiranti candidati per
ciascun partito.
2. Nei giorni successivi e fino al penultimo giorno
precedente la data delle elezioni primarie, i partiti
partecipanti alla competizione elettorale organizzano ogni
iniziativa utile per consentire agli aspiranti candidati di
far conoscere i loro programmi.
3. I partiti devono assicurare piena parità di iniziativa
e di visibilità ai loro aspiranti candidati.
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