| 1. Nel giorno fissato per le elezioni primarie, gli uffici
elettorali comunali provvedono alla organizzazione dei
seggi.
2. Gli elettori sono inseriti in elenchi corrispondenti al
partito nelle cui liste di sostenitori risultano iscritti,
secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, e
votano su schede riportanti il simbolo e i nomi degli
aspiranti candidati del partito medesimo.
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