| 1. I partiti possono chiedere che siano cancellati dalle
liste dei sostenitori gli elettori che risultino condannati
per reati contro la persona, per corruzione, per concussione e
per appartenenza ad associazione di stampo mafioso.
2. I partiti possono, altresì, chiedere che siano
cancellati dalle liste degli aspiranti candidati gli elettori
che risultino sottoposti a procedimenti penali per i medesimi
reati di cui al comma 1.
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