| Onorevoli Colleghi! - Il problema della gravissima
carenza degli organici del Corpo nazionale di vigili del fuoco
è a tutti ben noto fin dagli anni settanta. Solo agli inizi
del 1993 si è raggiunto l'obiettivo di 24 mila unità, con un
orario di lavoro pari a trentasei ore settimanali. Tuttavia,
proprio la riduzione dell'orario di lavoro ha creato nuovi
limiti relativi all'organico rispetto al problema dei turni
quando, per mancanza di personale, molte sedi di notte restano
chiuse, malgrado la sempre crescente richiesta di servizi da
parte dei cittadini. Infatti, non solo gli incidenti stradali
purtroppo spesso comportano la presenza dei vigili del fuoco,
ma anche l'accrescersi del numero degli aeroporti civili rende
necessario il loro intervento. L'esigenza di vigilanza durante
il periodo di esodo o di traffico particolarmente intenso
comporta anche un massiccio impiego di personale. E' poi
superfluo parlare del fenomeno degli incendi dolosi. Pensiamo
anche cosa può rappresentare la presenza dei vigili del fuoco
in caso di nubifragi sempre più dolorosamente presenti nel
nostro Paese, dovuti all'inarrestabile degrado del territorio
e al dissesto idrogeologico. Tutto ciò per dire che un Paese
civile non può consentirsi il lusso di tenere l'organico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco al di sotto di circa la
metà rispetto a quello che sarebbe indispensabile per
sopperire a tutte le necessarie funzioni richieste al
Corpo.
Ciò premesso, all'articolo 1 della presente proposta di
legge si intende sopprimere il meccanismo del servizio a tempo
determinato svolto dal personale volontario iscritto presso le
Pag. 2
liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, prevedendo
all'articolo 2 l'assunzione di tale personale da parte del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, purché abbia compiuto
ottanta giorni effettivi di servizio a tempo determinato,
oppure tre anni di servizio continuativo presso distaccamenti
volontari.
Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, fissa le
modalità di assunzione di tale personale (articolo 3).
L'articolo 4 stabilisce la copertura finanziaria della
legge.
Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente
proposta di legge.
| |