| 1. Il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità della prova selettiva
riservata ai soggetti che abbiano i requisiti previsti
dall'articolo 2.
2. Durante il periodo di prova ogni comando provvede
all'addestramento ed alla formazione del personale che ha
superato le prove previste.
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