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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67178
DDL5693-0002
Progetto di legge Camera n. 5693 - testo presentato - (DDL13-5693)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5693. TESTIPDL
...C5693.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5693 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica, nell'ambito di una
  revisione dei trattamenti e degli assegni pensionistici
  subordinati al reddito dei pensionati, ha rilevato casi di
  indebita percezione a titolo di pensioni di guerra o di
  assegni accessori, dovuti al modificarsi nel tempo dei
  requisiti che avevano dato luogo alla concessione dei
  trattamenti e degli assegni stessi.  Di conseguenza le
  direzioni provinciali del Tesoro hanno inviato a invalidi,
  mutilati, vedove e orfani di guerra numerose note di addebito
  per il recupero di somme "indebitamente erogate".
     Le prestazioni accessorie risultanti dagli accertamenti
  effettuati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica e per le quali è richiesto il
  rimborso ai titolari di trattamento pensionistico di guerra,
  riguardano i casi in cui gli interessati percepiscono assegni
  accessori o pensione indiretta subordinati al limite di
  reddito previsto dall'articolo 70 del testo unico delle norme
  in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 915 del 1978, ovvero l'assegno di
  maggiorazione per le vedove e gli orfani di tabella G;
  l'indennità speciale annua (tredicesima mensilità) per gli
  invalidi ascritti a categoria dalla seconda all'ottava, per le
  vedove e gli orfani di tabella G ed N e per i genitori dei
  caduti; il trattamento pensionistico degli orfani maggiorenni
  inabili e dei genitori dei caduti.  Oltre ai casi sopra
  indicati, gli accertamenti riguardano anche l'indennità
  integrativa speciale (il cui importo congelato è corrisposto a
  titolo di assegno personale dal 31 dicembre 1981) e l'assegno
 
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  di integrazione per moglie e figli che non competono qualora
  siano corrisposti anche su altra pensione.
     L'invio delle note di addebito da parte delle direzioni
  provinciali del Tesoro, per il valore degli importi (sovente
  alcune decine di milioni di lire) e per i tempi di pagamento,
  ha gettato nella disperazione centinaia di famiglie
  appartenenti alle categorie più deboli della popolazione e per
  ciò stesso di fatto impossibilitate a provvedere a quanto
  richiesto.  Si tratta, infatti, nella quasi totalità dei casi
  di soggetti anziani che hanno già superato il settantesimo
  anno di età, titolari di trattamenti pensionistici di limitato
  importo.  Il tutto senza che il Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica, che sino all'agosto
  1997 ha mensilmente inviato ai fruitori di pensioni di guerra
  l'apposita notifica di accredito, abbia posto in essere alcuna
  iniziativa per informare compiutamente e tempestivamente gli
  interessati dell'obbligo di denuncia del modificarsi delle
  condizioni reddituali.  Pertanto, cittadini che hanno sofferto
  in prima persona o che hanno subìto la perdita degli affetti
  più cari, non solo si vedono privati di un'entrata che, anche
  se modesta, costituiva un punto fermo del bilancio familiare,
  ma si sentono considerati come dei "fuorilegge" per delle
  somme che hanno percepito nella stragrande maggioranza dei
  casi in buona fede, come del resto è stato implicitamente
  riconosciuto dall'Amministrazione del tesoro, che ha statuito
  che l'eventuale omissione di denuncia del venire meno dei
  requisiti previsti dalla legge non comporta il dolo.
     Tenuto conto della complessa problematica pensionistica in
  esame, che non può certo essere considerata alla "portata
  interpretativa" della massa dei pensionati di guerra, tanto
  più che le citate prestazioni sono subordinate a condizioni e
  limiti di reddito che hanno subìto negli anni modifiche
  rispetto alle leggi istitutive, non può essere ragionevolmente
  sostenuta la tesi che sia ipotizzabile la mala fede, e tanto
  meno la frode, da parte della generalità dei mutilati e
  invalidi di guerra e delle relative famiglie, categorie cui
  tra l'altro il Paese deve molto per le sofferenze patite da
  oltre mezzo secolo.
     Per tutte queste ragioni pare opportuno procedere ad un
  abbuono delle somme indebitamente percepite a titolo di
  pensioni di guerra o di assegni accessori, fatto salvo il caso
  in cui sia accertato il dolo da parte dell'interessato.  Ciò
  anche alla luce del fatto che nella normativa vigente esistono
  già casi di indebiti pensionistici per i quali non si fa luogo
  al recupero.  L'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
  recante "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
  previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", al comma 2,
  sancisce, per analoghi indebiti pensionistici, che: "Nel caso
  in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano
  state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si
  fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
  l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato".  A
  seguito delle diverse interpretazioni da parte degli enti
  pensionistici circa gli effetti della sanatoria prodotti
  dall'applicazione del citato articolo 52 della legge n.88 del
  1989, la Corte di cassazione con sentenza n. 4805 del 14
  novembre 1989 e la Corte costituzionale con sentenza 12-31
  luglio 1990, n. 383, hanno fornito "l'autentica
  interpretazione definitiva", che non modifica affatto
  l'intento di sanare le posizioni pensionistiche irregolari.
     La presente proposta di legge ha dunque lo scopo di
  abbuonare le somme indebitamente percepite a titolo di
  pensioni di guerra o di assegni accessori: all'articolo 1
  stabilisce, infatti, che non si fa luogo al recupero
  dell'indebito, ad eccezione dei casi in cui sia accertato il
  dolo da parte dell'interessato.  Ciò vale anche per i
  procedimenti di recupero in corso alla data di entrata in
  vigore della legge.
 
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