| 1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra o di
assegni accessori delle medesime, non si fa luogo al recupero
dell'indebito, salvo nei casi in cui sia accertato il dolo da
parte dell'interessato. Ai fini di tale accertamento,
l'eventuale omissione di denuncia del venire meno dei
requisiti previsti dalla legge non costituisce reato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
procedimenti di recupero in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
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