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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67181
DDL5694-0002
Progetto di legge Camera n. 5694 - testo presentato - (DDL13-5694)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5694. TESTIPDL
...C5694.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5694 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il processo di mutamento profondo
  dei rapporti di produzione, dell'organizzazione della stessa,
  di radicale modifica della struttura industriale "di stampo
  fordista" sin qui conosciuta, rende necessaria la definizione
  di un quadro di norme condivise per la regolazione dei
  rapporti tra i diversi soggetti interessati dal processo
  produttivo.
     La fine del dualismo classico datore di lavoro-dipendente
  subordinato o almeno il progressivo mutamento di questo quadro
  è un dato ormai consolidato: basti pensare che ormai quattro
  quinti dei posti di lavoro che si vengono a creare sorgono
  nella forma dei "nuovi lavori" cosiddetti "anomali", ovvero al
  di fuori dello schema del contratto di lavoro subordinato.  Si
  tratta di forme quali la collaborazione coordinata e
  continuativa, la prestazione occasionale, l'associazione in
  compartecipazione, il lavoro autonomo di seconda generazione,
  il cosiddetto "popolo del 10 per cento", e così via.  Inoltre
  la progressiva destrutturazione dell'organizzazione della
 
                               Pag. 2
 
  produzione ha fatto sorgere nuove questioni legate all'appalto
  di lavori all'interno dell'azienda e non solo più a contratti
  di fornitura esterna, il cosiddetto "indotto".
     Questi processi, che hanno avuto un'accelerazione notevole
  negli ultimi dieci anni, hanno posto il problema della
  ridefinizione appunto di alcune norme (volta al loro
  adeguamento) e dell'integrazione di altre al fine di renderle
  applicabili ed evitarne la progressiva obsolescenza.  In
  particolare, la questione del trattamento economico-normativo
  dei lavoratori che operano in regime di appalto - o
  addirittura in subappalto - di lavori da altre aziende private
  ha valenza rilevante nel nostro contesto economico.  Le
  maggiori aziende del nostro Paese stanno ormai
  riorganizzandosi in questi termini.  Si pensi al caso della
  FIAT che sta dismettendo il controllo diretto di alcune fasi
  (svolte all'interno degli stabilimenti) di contorno alla
  produzione.  In particolare, a Monfalcone la Fincantieri, dal
  1988, anno di impostazione della prima nave passeggeri, ha
  adottato, per esigenze produttive, il sistema dell'appalto di
  lavori a ditte che operano all'interno dello stabilimento
  stesso.  La costruzione, e soprattutto l'allestimento di navi
  passeggeri, infatti, necessitano di competenze
  tecnologico-lavorative estranee al mondo della cantieristica
  (arredamenti, falegnami, allestitori di interni, moquettisti,
  elettricisti, e così via) e l'azienda quindi ha scelto di
  reperirle sul mercato.  A ciò si aggiunge l'utilizzo della
  forma dell'appalto anche per la realizzazione di alcuni lavori
  tipici della cantieristica per ridurre i costi.
     Questa situazione, ormai strutturale, necessita di un
  adeguamento della normativa, sia per quanto riguarda i
  trattamenti economici e previdenziali sia in relazione al
  rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro.  La
  legge 23 ottobre l960, n. 1369, per essere applicata alle
  nuove situazioni sorte e sopra descritte, necessita di alcune
  integrazioni e modifiche.  Infatti, non essendovi omogeneità di
  lavorazioni, diventa inapplicabile la norma sulla parità di
  trattamento, inapplicabilità che la presente proposta di legge
  supera con la previsione di un articolo 3- bis,
  introdotto nella citata legge n. 1369 del 1960.  Nel caso,
  invece, della omogeneità, l'ineffettività della norma vigente
  può essere affrontata prevedendo la responsabilità del
  committente principale per l'intera catena degli appalti e dei
  subappalti.  La previsione della responsabilità delle imprese
  committenti principali comporta altresì una aumentata
  possibilità per queste ultime di utilizzare tutti gli
  strumenti che le sono connessi nelle previsioni
  dell'ordinamento.
     Nel quadro di maggiore trasparenza che risulta così
  delineato si può garantire:
         a)  un miglioramento delle condizioni dei
  lavoratori, anche di quelli non comunitari, cui dovrebbe
  essere estesa l'applicazione della normativa;
         b)  un miglioramento dei rapporti tra le imprese
  stesse, eliminando le zone d'ombra nella definizione delle
  responsabilità.
     Nello specifico dell'articolato proposto, l'articolo 1
  ricomprende gli imprenditori che usufruiscono di appaltatori
  subappaltanti nel rispetto dei diritti retributivi e
  normativi, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 1369
  del 1960, e nell'osservanza delle norme in materia di
  sicurezza e di salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
     L'articolo 2 stabilisce, introducendo l'articolo
  3- bis  della legge n. 1369 del 1960, l'applicazione delle
  disposizioni previste dall'articolo 3 della medesima legge da
  parte degli imprenditori che utilizzano appaltatori per fasi
  produttive immediatamente estranee al cuore della produzione,
  ovvero a quelle gestite direttamente.
     Gli articoli 3, 4 e 5 modificano gli articoli 4, 5 e 6
  della citata legge n. 1369 del 1960.
 
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