| Onorevoli Colleghi! - Il processo di mutamento profondo
dei rapporti di produzione, dell'organizzazione della stessa,
di radicale modifica della struttura industriale "di stampo
fordista" sin qui conosciuta, rende necessaria la definizione
di un quadro di norme condivise per la regolazione dei
rapporti tra i diversi soggetti interessati dal processo
produttivo.
La fine del dualismo classico datore di lavoro-dipendente
subordinato o almeno il progressivo mutamento di questo quadro
è un dato ormai consolidato: basti pensare che ormai quattro
quinti dei posti di lavoro che si vengono a creare sorgono
nella forma dei "nuovi lavori" cosiddetti "anomali", ovvero al
di fuori dello schema del contratto di lavoro subordinato. Si
tratta di forme quali la collaborazione coordinata e
continuativa, la prestazione occasionale, l'associazione in
compartecipazione, il lavoro autonomo di seconda generazione,
il cosiddetto "popolo del 10 per cento", e così via. Inoltre
la progressiva destrutturazione dell'organizzazione della
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produzione ha fatto sorgere nuove questioni legate all'appalto
di lavori all'interno dell'azienda e non solo più a contratti
di fornitura esterna, il cosiddetto "indotto".
Questi processi, che hanno avuto un'accelerazione notevole
negli ultimi dieci anni, hanno posto il problema della
ridefinizione appunto di alcune norme (volta al loro
adeguamento) e dell'integrazione di altre al fine di renderle
applicabili ed evitarne la progressiva obsolescenza. In
particolare, la questione del trattamento economico-normativo
dei lavoratori che operano in regime di appalto - o
addirittura in subappalto - di lavori da altre aziende private
ha valenza rilevante nel nostro contesto economico. Le
maggiori aziende del nostro Paese stanno ormai
riorganizzandosi in questi termini. Si pensi al caso della
FIAT che sta dismettendo il controllo diretto di alcune fasi
(svolte all'interno degli stabilimenti) di contorno alla
produzione. In particolare, a Monfalcone la Fincantieri, dal
1988, anno di impostazione della prima nave passeggeri, ha
adottato, per esigenze produttive, il sistema dell'appalto di
lavori a ditte che operano all'interno dello stabilimento
stesso. La costruzione, e soprattutto l'allestimento di navi
passeggeri, infatti, necessitano di competenze
tecnologico-lavorative estranee al mondo della cantieristica
(arredamenti, falegnami, allestitori di interni, moquettisti,
elettricisti, e così via) e l'azienda quindi ha scelto di
reperirle sul mercato. A ciò si aggiunge l'utilizzo della
forma dell'appalto anche per la realizzazione di alcuni lavori
tipici della cantieristica per ridurre i costi.
Questa situazione, ormai strutturale, necessita di un
adeguamento della normativa, sia per quanto riguarda i
trattamenti economici e previdenziali sia in relazione al
rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro. La
legge 23 ottobre l960, n. 1369, per essere applicata alle
nuove situazioni sorte e sopra descritte, necessita di alcune
integrazioni e modifiche. Infatti, non essendovi omogeneità di
lavorazioni, diventa inapplicabile la norma sulla parità di
trattamento, inapplicabilità che la presente proposta di legge
supera con la previsione di un articolo 3- bis,
introdotto nella citata legge n. 1369 del 1960. Nel caso,
invece, della omogeneità, l'ineffettività della norma vigente
può essere affrontata prevedendo la responsabilità del
committente principale per l'intera catena degli appalti e dei
subappalti. La previsione della responsabilità delle imprese
committenti principali comporta altresì una aumentata
possibilità per queste ultime di utilizzare tutti gli
strumenti che le sono connessi nelle previsioni
dell'ordinamento.
Nel quadro di maggiore trasparenza che risulta così
delineato si può garantire:
a) un miglioramento delle condizioni dei
lavoratori, anche di quelli non comunitari, cui dovrebbe
essere estesa l'applicazione della normativa;
b) un miglioramento dei rapporti tra le imprese
stesse, eliminando le zone d'ombra nella definizione delle
responsabilità.
Nello specifico dell'articolato proposto, l'articolo 1
ricomprende gli imprenditori che usufruiscono di appaltatori
subappaltanti nel rispetto dei diritti retributivi e
normativi, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 1369
del 1960, e nell'osservanza delle norme in materia di
sicurezza e di salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
L'articolo 2 stabilisce, introducendo l'articolo
3- bis della legge n. 1369 del 1960, l'applicazione delle
disposizioni previste dall'articolo 3 della medesima legge da
parte degli imprenditori che utilizzano appaltatori per fasi
produttive immediatamente estranee al cuore della produzione,
ovvero a quelle gestite direttamente.
Gli articoli 3, 4 e 5 modificano gli articoli 4, 5 e 6
della citata legge n. 1369 del 1960.
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