| 1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con
l'appaltatore che utilizzi subappalti a corrispondere i
trattamenti di cui al primo comma ai lavoratori delle imprese
subappaltatrici. Essi sono tenuti all'osservanza dell'articolo
7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626".
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