| 1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, è sostituito dal seguente:
"Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
di salute dei lavoratori, nei casi di inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 3 e 3- bis, è comminata
agli appaltatori e ai subappaltatori l'ammenda di lire 5.000
per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni
giornata di sua occupazione".
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