| (Modifica dell'articolo 117
della Costituzione).
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle
materie che non sono riservate allo Stato.
La competenza legislativa regionale deve essere esercitata
in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali posti
dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.
Le norme della legge regionale non devono essere in
contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre
Regioni. Le relative controversie sono definite dal
Parlamento.
E' riservata allo Stato la competenza legislativa nelle
seguenti materie:
affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione
internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo
nazionale;
difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
tutela dei beni culturali e del patrimonio
storico-artistico;
vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse
quelle regionali;
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moneta e perequazione delle risorse finanziarie, sistema
valutario e banche;
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
ordine pubblico e sicurezza pubblica;
amministrazione della giustizia;
poste e telecomunicazioni;
previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
ricerca scientifica;
istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato
giuridico del personale;
vigilanza in materia di lavoro e di cooperazione;
trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse
nazionale".
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